1.
Aspetti progettuali generali
1.4 Quadro normativo
argentino
Gli
strumenti legislativi nazionali che definiscono
il quadro normativo di riferimento specifico
per il settore interessato dalla realizzazione
del progetto, vengono individuati nelle leggi
di ratifica rispettivamente della Convenzione
Quadro sui Cambiamenti Climatici e del Protocollo
di Kyoto, nonché nei provvedimenti
legislativi per lo Sviluppo Forestale.
Con la Legge n. 24.295 del 7 dicembre 1993,
l'Argentina ha ratificato la Convenzione Quadro
sui Cambiamenti Climatici (sottoscritta a
Rio de Janeiro nel giugno del 1992) intraprendendo
il primo passo di un percorso finalizzato
alla stabilizzazione delle concentrazioni
di gas serra in atmosfera, alla mitigazione
degli effetti dei cambiamenti climatici sugli
ecosistemi e alla realizzazione di uno sviluppo
economico ambientalmente sostenibile.
Legge
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Titolo
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Data
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Ley n. 24.295
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Ratifica della Convenzione
Quadro sui Cambiamenti Climatici
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7 dicembre 1993
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Ley n. 25.438
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Ratifica del Protocollo
di Kyoto
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20 giugno 2001
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Ley n. 25.080
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Incentivi per gli investimenti
nel settore forestale
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16 dicembre 1998
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Ley n. 63
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Ratifica dell’Accordo
Bilaterale nel campo della protezione
dell’ambiente tra Argentina e Italia
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8 aprile 1991
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Tab.
3
Quadro di riferimento normativo argentino
Fonte:
Secretaria de Pesca, Agricoltura, Ganaderia
y Alimentaciòn de la Repubblica
Argentina
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Il
passo successivo è coinciso con la
ratifica del Protocollo di Kyoto, avvenuta
il 20 giugno 2001 con Legge n. 25.438. Con
questa azione si è voluto rafforzare
l'intento di far fronte agli impatti dovuti
ai cambiamenti climatici, e si sono poste
le basi per una serie di rilevanti misure
che vadano in questa direzione. In particolare,
l'articolo 2 individua alcune politiche nazionali
di intervento per la promozione dello sviluppo
sostenibile, tra cui:
- l'incremento
dell'efficienza energetica nei settori cruciali
per l'economia nazionale;
- la
riduzione delle concentrazioni di gas ad
effetto serra, anche tramite la promozione
di pratiche sostenibili di gestione forestale,
tra cui la forestazione e la riforestazione;
- la
promozione di tecniche agricole sostenibili;
- la
ricerca, la promozione, lo sviluppo e l'incremento
dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- la
progressiva riduzione o graduale eliminazione
delle agevolazioni fiscali per tutti quei
settori produttivi responsabili di emissioni
di gas serra, che vadano contro gli obiettivi
della Convenzione Quadro sui Cambiamenti
Climatici;
- l'adozione
di misure per limitare le emissioni di gas
serra nel settore dei trasporti;
- la
limitazione e/o riduzione delle emissioni
di gas metano mediante suo recupero e utilizzo
nella gestione dei rifiuti, così
come nella produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia.
Viene inoltre incentivata la cooperazione
con i Paesi dell'Allegato I del Protocollo
di Kyoto (tra i quali l'Italia) affinché
lo scambio di esperienze che ne deriva possa
incrementare l'efficacia delle politiche individuate.
Nell'intento di incrementare lo sviluppo forestale
e la relativa industria, l'Argentina ha elaborato,
negli ultimi anni, un quadro normativo che
regola tutti gli aspetti di questa attività,
favorendo l'investimento nella coltivazione
dei boschi e la trasformazione industriale
dei loro prodotti. Tale politica si è
completata con le disposizioni che regolano
la protezione, la gestione e lo sfruttamento
dei boschi nativi. Nel 1992 la Segreteria
dell'Agricoltura, Allevamento, Pesca e Alimentazione
ha indicato come prioritaria la promozione
di piantagioni forestali. Nel 1995 è
stato poi lanciato il Piano Nazionale di Sviluppo
Forestale, il cui obiettivo è quello
di promuovere le attività del settore
forestale attraverso la modernizzazione del
quadro normativo e l'eliminazione delle leggi
esistenti.
La più importante legge all'interno
del pacchetto di misure attuative è
la n. 25.080 sugli investimenti per i boschi
coltivati, che comprende al suo interno un
Decreto di Regolamentazione pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del marzo 1999.
Gli aspetti fondamentali di tale legislazione
sono i seguenti:
- regime
di promozione degli investimenti nel settore
forestale e nella relativa industria con
l'obiettivo di ampliare la superficie forestale;
- obbligo
per le province, che aderiscono al regime,
di emanare una legge di recepimento, impegnandosi
a mantenere gli impegni presi e a rispettare
le condizioni del progetto. Esse potranno
esimersi dal pagare l'imposta immobiliare
sulla superficie piantata e su quella adiacente;
- possibilità
di ottenere un finanziamento a fondo perduto,
entro un termine di 10 anni, che può
raggiungere l'80% dei costi sostenuti dalle
imprese forestali per terreni inferiori
ai 300 ettari e il 20% per terreni coltivati
tra i 301 e i 500 ettari;
- istituzione
di una Commissione specifica di consulenza
per la promozione delle attività
legate alla legge con la partecipazione
di entità pubbliche e private;
- creazione
di una Commissione Parlamentare di controllo;
- sanzioni
per chi infrange la legge e i suoi regolamenti;
- assegnazione
dell'Autorità di Esecuzione alla
Segreteria dell'Agricoltura, Allevamento,
Pesca e Alimentazione.
Dal punto di vista fiscale
si prevede:
-
mantenimento della stabilità tributaria
per 30 anni a partire dall'approvazione
del progetto, in funzione della zona e della
specie coltivata;
- agevolazioni
per le imprese riguardo al pagamento di
imposte patrimoniali esistenti;
- alleggerimento
delle imposte sugli utili e detrazioni fiscali
per favorire l'investimento in beni capitali;
- restituzione
dell'IVA sull'acquisto o importazione dei
beni e servizi destinati alla formazione
di nuove imprese contemplate dalla legge;
- varie
detrazioni fiscali a livello nazionale e
provinciale.
Gli
accordi esistenti tra il Governo della Repubblica
Argentina e il Governo della Repubblica Italiana,
costituiscono un ulteriore elemento di supporto
a favore della collaborazione nel campo della
protezione ambientale.
Risale al 1990 il primo Accordo bilaterale
nel campo della protezione dell'Ambiente,
ratificato dall'Argentina in data 8 aprile
1991, e dall'Italia nel 9 ottobre 1997, con
legge n. 377. L'accordo prevede attività
di cooperazione atte a favorire la soluzione
dei problemi della conservazione e del risanamento
dell'ambiente, con particolare riferimento
allo studio dell'impatto nocivo delle attività
umane sull'ambiente e alle misure volte a
ridurre o a prevenire tale impatto.
Più in dettaglio l'accordo prevede
che la cooperazione venga sviluppata nei seguenti
settori:
Da
ultimo, l'accordo prevede che la cooperazione
venga attuata mediante elaborazione congiunta
e realizzazione di progetti comuni di
ricerca e formazione, scambi di docenti
e ricercatori, organizzazione di convegni
e seminari specialistici.
Il quadro normativo appena descritto rappresenta
una importante cornice di riferimento
per la legittimazione del progetto e dei
suoi obiettivi, e può sicuramente
garantirgli il necessario consenso presso
le istituzioni.
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