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Energie
di Pace > Il Protocollo di Kyoto > Il
Protocollo |
Speciale
"Energie
di Pace"
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IL
PROTOCOLLO DI KYOTO |
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Il
Protocollo di Kyoto
Il Protocollo di Kyoto, sulla base del principio
di "comuni, ma differenziate responsabilità",
impegna i paesi industrializzati
e quelli ad economia in transizione,
ad una riduzione delle emissioni dei principali
gas ad effetto serra rispetto ai valori
del 1990.
Gli obiettivi specifici di riduzione delle
emissioni sono stati quantificati per il
periodo 2008-2012.
Successivamente, per i periodi oltre il
2012, saranno negoziati nuovi obiettivi
che potrebbero includere un numero di paesi
maggiore.
Con più precisione le Parti dovranno,
individualmente o congiuntamente, assicurare
che le emissioni delle provenienti dalla
attività umane globali siano ridotte
di almeno il 5% rispetto ai livelli del
1990 nel periodo di adempimento 2008-2012.
Il nostro Paese appartiene al gruppo delle
Nazioni incluse nell'Annesso B del Protocollo
di Kyoto (1997). L'obiettivo di riduzione
dei gas serra indicato nel Protocollo è
fissato ad una percentuale dell'8% (ovvero
la stessa percentuale indicata per tutti
i Paesi appartenenti all'Unione Europea).
In sede comunitaria, nel Giugno 1998, sono
state stabilite le percentuali di riduzione
a carico dei diversi Paesi. Per l'Italia,
è stata fissata una percentuale del
6,5%.
Il
Protocollo di Kyoto è entrato
in vigore il 16 febbraio 2005
Per l'entrata in vigore del trattato si
è dovuto aspettare il raggiungimento
della quota maggioritaria (55%) di emissioni
a livello globale come somma delle emissioni
dei Paesi firmatari. Obiettivo raggiunto
(67% delle emissioni globali) con la ratifica
del trattato da parte della Russia (nel
novembre 2004).
Gli Stati Uniti d'America, il principale
emettitore di gas serra con una quota del
36,1% sul totale, non hanno ancora ratificato.
Per il raggiungimento degli obiettivi fissati,
i Paesi possono servirsi di diversi strumenti
che intervengono sui livelli di emissioni
di gas a livello locale-nazionale oppure
transnazionale. Nell'ampio ventaglio di
strumenti, ne vengono espressamente indicati
tre, tutti appartenenti alle cosiddette
misure di flessibilità.
Queste misure sono:
- L'Emission trading è una
misura ammessa tra i Paesi appartenenti
all'Annesso I e si sostanzia nella creazione
di un mercato dei permessi di emissione.
- La Joint Implementation (implementazione
congiunta) è una misura che prevede
la collaborazione tra Paesi sviluppati e
che consente a un Paese dell'Annesso I di
ottenere dei crediti di emissione grazie
a dei progetti di riduzione delle emissioni
oppure di assorbimento delle emissioni di
gas a effetto serra sviluppati in un altro
Paese dell'Annesso I.
- Il Clean Development Mechanism (meccanismo
di sviluppo pulito) è uno strumento
analogo alla JI e si differenzia da quest'ultima
in quanto coinvolge attori diversi ovvero
Paesi appartenenti all'Annesso I e Paesi
che non vi appartengono. Le misure di flessibilità
vengono considerate supplementari rispetto
alle azioni domestiche. Le regole che permetteranno
di rendere operativi i meccanismi di flessibilità
devono essere ancora precisate.
Lo strumento che l'Europa ha adottato per
applicare il Protocollo (Dir.2003/87/CE)
è l'Emission Trading (EU ETS): ovvero
un mercato di scambio delle emissioni che
si realizza attraverso il libero commercio,
tra le aziende che emettono CO2,
di "permessi di emissione", permessi
che ottengono direttamente dal Governo in
base al proprio settore e attività.
Ogni Governo, dunque deve presentare alla
Commissione Europea il proprio Piano
di Allocazione Nazionale, nel quale
assegna delle quote di CO2 ad
ogni azienda, comparto per comparto. Le
aziende coinvolte sono quelle dei settori
industriali a maggiore intensità
di energia (come centrali termoelettriche,
cementifici, siderurgia, ecc).
Le imprese "virtuose", che riescono
a produrre emissioni inferiori rispetto
al proprio tetto massimo, possono sfruttare
le quote rimanenti vendendole sul mercato
alle aziende che invece non riescono a stare
sotto i limiti assegnate loro.
Il
Protokollo di Kyoto
Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
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