Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Per la riduzione dei gas di serra Il protocollo
di Kyoto (11 dicembre 1977)
Le Parti del presente Protocollo, essendo Parti
della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti
denominata ''la Convenzione''), perseguendo
l'obiettivo finale della Convenzione enunciato
all'articolo 2, ricordando le disposizioni della
Convenzione, guidate dall'articolo 3 della Convenzione,
nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato
con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle
Parti della Convenzione nella sua prima sessione,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo
1
Ai fini del presente
Protocollo si applicano le definizioni contenute
all'articolo 1 della Convenzione. Inoltre:
1.
Per ''Conferenza delle Parti'' si intende la
Conferenza delle Parti della Convenzione.
2.
Per ''Convenzione'' si intende la Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici,
adottata a New York il 9 maggio 1992.
3.
Per ''Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico'' si intende il Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione
Meteorologica Mondiale ed il Programma delle
Nazioni Unite per l'Ambiente, nel 1988.
4.
Per ''Protocollo di Montreal'' si intende il
Protocollo di Montreal relativo alle sostanze
che riducono lo strato di ozono, adottato a
Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma
successivamente modificata ed emendata.
5.
Per ''Parti presenti e votanti'' si intendono
le Parti presenti che esprimono un voto affermativo
o negativo.
6. Per
''Parte'' si intende, a meno che il contesto
non indichi diversamente, una Parte del presente
Protocollo.
7. Per
''Parte inclusa nell'Allegato I'' si intende
una Parte che figura nell'Allegato I della Convenzione,
tenuto conto degli eventuali emendamenti, o
la Parte che ha presentato una notifica ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 2, punto g), della
Convenzione.
Articolo 2
1. Ogni
Parte inclusa nell'Allegato I, nell'adempiere
agli impegni di limitazione quantificata e di
riduzione delle emissioni previsti all'articolo
3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche
e misure, in conformità con la sua situazione
nazionale, come:
I) Miglioramento dell'efficacia energetica in
settori rilevanti dell'economia nazionale;
II) Protezione e miglioramento dei meccanismi
di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto
serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal,
tenuto conto degli impegni assunti in virtù
degli accordi internazionali ambientali; promozione
di metodi sostenibili di gestione forestale,
di imboschimento e di rimboschimento;
III) Promozione di forme sostenibili di agricoltura,
alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti
climatici;
IV) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore
utilizzazione di forme energetiche rinnovabili,
di tecnologie per la cattura e l'isolamento
del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate
ed innovative compatibili con l'ambiente;
V) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale,
delle imperfezioni del mercato, degli incentivi
fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi,
che siano contrari all'obiettivo della Convenzione,
in tutti i settori responsabili di emissioni
di gas ad effetto serra, ed applicazione di
strumenti di mercato;
VI) Incoraggiamento di riforme appropriate nei
settori pertinenti, al fine di promuovere politiche
e misure che limitino o riducano le emissioni
dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo
di Montreal;
VII) Adozione di misure volte a limitare e/o
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore
dei trasporti;
VIII) Limitazione e/o riduzione delle emissioni
di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione
nel settore della gestione dei rifiuti, come
pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione
di energia;
b) Coopererà con le altre Parti incluse
all'Allegato I per rafforzare l'efficacia individuale
e combinata delle politiche e misure adottate
a titolo del presente articolo, conformemente
all'articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione.
A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad
iniziative per condividere esperienze e scambiare
informazioni su politiche e misure, in particolar
modo sviluppando sistemi per migliorare la loro
compatibilità, trasparenza ed efficacia.
La Conferenza delle Parti agente come Conferenza
delle Parti del Protocollo dovrà, nella
sua prima sessione, o quanto prima possibile,
esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione,
tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
2.
Le Parti incluse nell'Allegato I cercheranno
di limitare o ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra non inclusi nel Protocollo di
Montreal generati da combustibili utilizzati
nel trasporto aereo e marittimo, operando con
la Organizzazione Internazionale dell'Aviazione
Civile e l'Organizzazione Internazionale Marittima.
3.
Le Parti incluse nell'Allegato I si impegneranno
ad attuare le politiche e misure previste nel
presente articolo al fine di ridurre al minimo
gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi
del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio
internazionale e gli impatti sociali, ambientali
ed economici sulle altre Parti, in special modo
le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare,
quelle menzionate nell'articolo 4, paragrafi
8 e 9, della Convenzione, in considerazione
dell'articolo 3 della Convenzione. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo potrà adottare,
se opportuno, ulteriori misure per promuovere
l'applicazione delle disposizioni del presente
paragrafo.
4. Nel
caso in cui ritenga utile coordinare alcune
politiche e misure previste nel paragrafo 1(a)
del presente articolo, tenendo conto delle diverse
situazioni nazionali e degli effetti potenziali,
la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo, valuterà
le forme ed i mezzi appropriati per organizzare
il coordinamento di tali politiche e misure.
Articolo
3
1.Le
Parti incluse nell'Allegato I assicureranno,
individualmente o congiuntamente, che le loro
emissioni antropiche aggregate, espresse in
equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad
effetto serra indicati nell'Allegato A, non
superino le quantità che sono loro attribuite,
calcolate in funzione degli impegni assunti
sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate
nell'Allegato B e in conformità alle
disposizioni del presente articolo, al fine
di ridurre il totale delle emissioni di tali
gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990,
nel periodo di adempimento 2008-2012.
2. Ogni Parte
inclusa nell'Allegato I dovrà aver ottenuto
nel 2005, nell'adempimento degli impegni assunti
a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni
nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni
da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti
da attività umane direttamente legate
alla variazione nella destinazione d'uso dei
terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento,
al rimboschimento e al disboscamento dopo il
1990, calcolate come variazioni verificabili
delle quantità di carbonio nel corso
di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate
dalle Parti incluse nell'Allegato I per adempiere
agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle
fonti e l'assorbimento dai pozzi associati a
dette attività, saranno notificati in
modo trasparente e verificabile ed esaminati
a norma degli articoli 7 e 8.
4. Precedentemente
alla prima sessione della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo ogni Parte inclusa nell'Allegato
I fornirà all'Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il
loro esame, dati che permettano di determinare
il livello di quantità di carbonio nel
1990 e di procedere ad una stima delle variazioni
di dette quantità di carbonio nel corso
degli anni successivi. Nella sua prima sessione,
o quanto prima possibile, la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo, determinerà le modalità,
le norme e le linee guida da seguire per stabilire
quali attività antropiche supplementari,
legate alle variazioni delle emissioni dalle
fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas
ad effetto serra nelle categorie dei terreni
agricoli, nonché nelle categorie della
variazione della destinazione d'uso dei terreni
e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte
alle quantità attribuite alle Parti incluse
nell'Allegato I, tenendo conto delle incertezze,
della necessità di comunicare risultati
trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico
del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico, delle raccomandazioni dell'Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico,
conformemente all'art. 5, e delle decisioni
della Conferenza delle Parti. Tale decisione
si applicherà nel secondo e nei successivi
periodi di adempimento. Una Parte può
applicarla alle sue attività antropiche
supplementari nel primo periodo di adempimento
a condizione che dette attività abbiano
avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti
incluse nell'Allegato I in transizione verso
una economia di mercato ed il cui anno o periodo
di riferimento è stato stabilito in conformità
alla decisione 9/CP.2, adottata dalla Conferenza
delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno
tale anno o periodo di riferimento per l'attuazione
degli impegni assunti a norma del presente articolo.
Ogni altra Parte inclusa nell'Allegato I in
transizione verso una economia di mercato e
che non abbia ancora presentato la sua prima
comunicazione nazionale, in conformità
dell'articolo 12 della Convenzione, potrà
ugualmente notificare alla Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo la sua intenzione di considerare
un anno o un periodo storico di riferimento
diverso dal 1990 per adempiere agli impegni
assunti a norma del presente articolo. La Conferenza
delle Parti, agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo si pronuncerà
sulla accettazione di tale notifica. 6. Tenendo
conto dell'articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione,
la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo concederà
alle Parti incluse nell'Allegato I in transizione
verso una economia di mercato un certo grado
di flessibilità nell'adempimento degli
impegni assunti diversi da quelli previsti nel
presente articolo.
7. Nel corso
del primo periodo di adempimento degli impegni
per la riduzione e la limitazione quantificata
delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità
attribuita a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato
I sarà uguale alla percentuale ad essa
assegnata, indicata nell'Allegato B, delle emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido
di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate
all'Allegato A e relative al 1990, o nel corso
dell'anno o del periodo di riferimento, ai sensi
del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le
Parti incluse nell'Allegato I, per le quali
la variazione nella destinazione d'uso dei terreni
e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte
netta di emissione di gas ad effetto serra,
includeranno nelle emissioni relative al 1990,
o ad altro periodo di riferimento, le emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalente
biossido di carbonio, meno le quantità
assorbite dai pozzi di assorbimento all'anno
1990, derivanti dalla variazione nella destinazione
d'uso dei terreni.
8. Tutte le
Parti incluse nell'Allegato I potranno utilizzare
il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi,
i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo, ai
fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo
7.
9. Per le Parti
incluse nell'Allegato I, gli impegni assunti
per i successivi periodi di adempimento saranno
determinati come emendamenti all'Allegato I
del presente Protocollo e saranno adottati conformemente
alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo inizierà
la valutazione di tali impegni almeno sette
anni prima della fine del primo periodo di adempimento,
di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le
unità di riduzione delle emissioni, o
tutte le frazioni di una quantità assegnata,
che una Parte acquista da un'altra Parte, conformemente
alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17,
sarà sommata alla quantità assegnata
alla Parte che l'acquista.
11. Tutte le
unità di riduzione delle emissioni, o
tutte le frazioni di una quantità assegnata,
che una Parte trasferisce ad un'altra Parte,
conformemente alle disposizioni di cui agli
articoli 6 o 17, sarà sottratta alla
quantità assegnata alla Parte che la
trasferisce.
12. Tutte le
riduzioni accertate delle emissioni che una
Parte acquista da un'altra Parte, conformemente
alle disposizioni di cui all'articolo 12, sarà
sommata alla quantità assegnata alla
Parte che l'acquista.
13. Se le emissioni
di una Parte inclusa nell'Allegato I, nel corso
di un periodo di adempimento, sono inferiori
alla quantità che le è stata assegnata
in virtù del presente articolo, tale
differenza sarà sommata, su
richiesta di detta Parte, alla quantità
che le è stata assegnata per i successivi
periodi di adempimento.
14. Ogni Parte
inclusa nell'Allegato I si impegnerà
ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo
1, al fine di ridurre al minimo gli effetti
sociali, ambientali ed economici contrari sui
paesi in via di sviluppo Parti, in particolare
quelli indicati all'articolo 4, paragrafi 8
e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni
della Conferenza delle Parti, per l'attuazione
di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo, esaminerà, nella sua prima
sessione, le misure necessarie per ridurre al
minimo gli effetti dei cambiamenti climatici
e/o l'impatto delle misure di risposta delle
Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le
questioni da prendere in considerazione vi saranno
il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento
di tecnologie.
Articolo 4
1. Tutte le
Parti incluse nell'Allegato I, che abbiano concordato
un'azione congiunta per l'attuazione degli obblighi
assunti a norma dell'articolo 3, saranno considerate
adempienti se la somma totale delle emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido
di carbonio, di gas ad effetto serra indicati
nell'Allegato A non supera la quantità
loro assegnata, calcolata in funzione degli
impegni di limitazione quantificata e di riduzione
delle emissioni elencate nell'Allegato B e conformemente
alle disposizioni dell'articolo 3. Il rispettivo
livello di emissione assegnato a ciascuna delle
Parti dell'accordo sarà stabilito nell'accordo.
2. Le Parti
di tale accordo notificheranno al Segretariato
il contenuto dell'accordo alla data di deposito
degli strumenti di ratifica, d'accettazione,
di approvazione o di adesione del presente Protocollo.
Il Segretariato informerà, a sua volta,
tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione
dei termini dell'accordo.
3. Tutti gli
accordi di questo tipo rimarranno in vigore
per la durata del periodo di adempimento specificata
all'articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti,
agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di
una organizzazione regionale di integrazione
economica e di concerto con essa, ogni variazione
nella composizione di detta organizzazione,
successiva all'adozione del presente Protocollo,
non inciderà sugli impegni assunti in
virtù del presente Protocollo. Ogni variazione
nella composizione dell'organizzazione avrà
effetto solo ai fini dell'attuazione degli impegni
previsti all'articolo 3 che siano adottati successivamente
a quella modificazione.
5. Se le Parti
dell'accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno
il livello totale combinato delle riduzioni
di emissioni, ogni Parte sarà responsabile
del proprio livello di emissioni stabilito nell'accordo.
6. Se le Parti,
agendo congiuntamente, operano all'interno di
una organizzazione regionale di integrazione
economica, Parte del presente Protocollo, e
di concerto con essa, ogni Stato membro di detta
organizzazione regionale di integrazione economica,
individualmente, o congiuntamente con l'organizzazione
regionale di integrazione economica, agendo
ai sensi dell'articolo 24, sarà responsabile,
nel caso in cui venga raggiunto il livello totale
combinato delle riduzioni di emissioni, del
livello delle sue emissioni, così come
notificato in conformità del presente
articolo.
Articolo 5
1. Ogni Parte
inclusa nell'Allegato I realizzerà, non
più tardi di un anno prima dell'inizio
del primo periodo di adempimento, un sistema
nazionale per la stima delle emissioni antropiche
dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di
tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal. La Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo deciderà, nella sua prima
sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali,
tra le quali saranno incluse le metodologie
specificate nel paragrafo 2 infra.
2. Le metodologie
per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti
e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas
ad effetto serra non inclusi nel Protocollo
di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico e approvate dalla Conferenza delle
Parti nella sua terza sessione. Laddove tali
metodologie non vengano utilizzate, verranno
introdotti gli adattamenti necessari conformi
alle metodologie concordate dalla Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo nella sua prima sessione.
Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo
di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle
raccomandazioni fornite dall'Organo Sussidiario
del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la
Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo esaminerà
regolarmente e, se opportuno, revisionerà
tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente
conto delle decisioni pertinenti della Conferenza
delle Parti. Ogni revisione delle metodologie
o degli adattamenti si effettuerà solo
al fine di accertare il rispetto degli impegni
assunti a norma dell'articolo 3 per ogni periodo
di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali
di riscaldamento globale utilizzati per calcolare
l'equivalente-biossido di carbonio delle emissioni
antropiche dalle sorgenti e dall'assorbimento
dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nella
Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico ed approvati dalla Conferenza delle
Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul
lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti
sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni
fornite dall'Organo Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo esaminerà periodicamente e,
se opportuno, revisionerà il potenziale
di riscaldamento globale di ciascuno di tali
gas ad effetto serra tenendo pienamente conto
delle decisioni pertinenti della Conferenza
delle Parti. Ogni revisione di un potenziale
di riscaldamento globale sarà applicabile
solo agli impegni di cui all'articolo 3 per
ogni periodo di adempimento posteriore a detta
revisione.
Articolo 6
1. Al fine
di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo
3, ogni Parte inclusa nell'Allegato I può
trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare
da essa, unità di riduzione risultanti
da progetti finalizzati alla riduzione delle
emissioni antropiche da fonti o all'aumento
dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas
ad effetto serra in ogni settore dell'economia,
a condizione che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione
delle Parti coinvolte;
b) Ogni progetto di questo tipo permetta una
riduzione delle emissioni dalle fonti, o un
aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia
aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati
diversamente;
c) La Parte interessata non potrà acquistare
alcuna unità di riduzione delle emissioni
se essa non adempierà alle obbligazioni
che le incombono a norma degli articoli 5 e
7;
d) L'acquisto di unità di riduzione delle
emissioni sarà supplementare alle misure
nazionali al fine di adempiere agli impegni
previsti dall'articolo 3.
2. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Part
i del presente Protocollo potrà, nella
sua prima sessione o quanto prima possibile,
elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione
del presente articolo, in particolar modo per
quel che riguarda la verifica e la realizzazione
dei rapporti
3. Una Parte
inclusa nell'Allegato I potrà autorizzare
persone giuridiche a partecipare, sotto la sua
responsabilità, ad azioni volte alla
creazione, alla cessione o all'acquisizione,
a norma del presente articolo, di unità
di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformità
con le disposizioni pertinenti di cui all'articolo
8, sorgesse una questione relativa all'applicazione
delle prescrizioni di cui al presente articolo,
la cessione e l'acquisizione di unità
di riduzione delle emissioni potranno continuare
dopo che la questione sarà stata sollevata,
a condizione che nessuna Parte utilizzi dette
unità per adempiere ai propri impegni
a norma dell'articolo 3 finché non sarà
risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.
Articolo 7
1. Ogni Parte
inclusa nell'Allegato I indicherà nell'inventario
annuale delle emissioni antropiche da fonti
e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal,
presentato in conformità delle decisioni
della Conferenza delle Parti, le informazioni
supplementari, determinate conformemente alle
disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie
per assicurare il rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 3.
2. Ogni Parte
inclusa nell'Allegato I indicherà nella
propria comunicazione nazionale, presentata
ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione,
le informazioni supplementari necessarie per
dimostrare che essa adempie agli impegni assunti
a norma del presente Protocollo, da determinarsi
secondo le disposizioni di cui al paragrafo
4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell'Allegato I comunicherà
le informazioni richieste, di cui al paragrafo
1, annualmente, a partire dal primo inventario
che essa è tenuta a presentare in conformità
della Convenzione per il primo anno del periodo
di adempimento dopo l'entrata in vigore, per
detta Parte, del presente Protocollo. Ogni Parte
presenterà le informazioni richieste
a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima
comunicazione nazionale che essa è tenuta
a presentare a norma della Convenzione dopo
l'entrata in vigore, per detta Parte, del presente
Protocollo e dopo l'adozione delle linee guida
previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza
con cui dovranno essere presentate le successive
informazioni richieste ai sensi del presente
articolo sarà stabilita dalla Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo, tenendo conto del calendario
deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione
delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo adotterà nella
sua prima sessione e riesaminerà periodicamente
in seguito le linee guida relative alla preparazione
delle informazioni richieste a norma del presente
articolo, considerando le direttive per la preparazione
delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi
nell'Allegato I adottate dalla Conferenza delle
Parti. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo deciderà anche
prima del primo periodo di adempimento le modalità
di calcolo delle quantità assegnate.
Articolo 8
1. Le informazioni
comunicate ai sensi dell'articolo 7 da ciascuna
delle Parti incluse nell'Allegato I saranno
esaminate da gruppi di esperti in adempimento
delle pertinenti decisioni della Conferenza
delle Parti ed in conformità alle linee
guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo a norma del paragrafo
4 infra. Le informazioni comunicate a norma
dell'articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle
Parti incluse nell'Allegato I verranno esaminate
come parte della compilazione annuale degli
inventari delle emissioni e delle quantità
assegnate e della corrispondente contabilità.
Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna
Parte inclusa nell'Allegato I, a norma dell'articolo
7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte
della revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi
di esperti saranno coordinati dal Segretariato
e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati
dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei
casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente
alle indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza
delle Parti.
3. Il processo
di revisione permetterà una valutazione
tecnica completa e dettagliata dell'applicazione
del presente Protocollo della Parte. I gruppi
di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo, nel quale valuteranno
l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte
in esame ed indicheranno i problemi eventualmente
riscontrati ed i fattori che incidono sull'adempimento.
Il Segretariato comunicherà detto rapporto
a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre,
il Segretariato enumererà tutte le questioni
inerenti l'adempimento, indicate nel rapporto,
per ulteriori considerazioni della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo.
4. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo adotterà nella
sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente,
in seguito, le linee guida per l'esame dell'applicazione
del presente Protocollo da parte dei gruppi
di esperti, tendo in considerazione le pertinenti
decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo, con l'assistenza dell'Organo
Sussidiario di Attuazione e, se necessario,
dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico
e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a
norma dell'articolo 7, ed i rapporti sull'esame
di dette informazioni, effettuati a norma del
presente articolo; e
b) Le questioni relative all'attuazione elencate
dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché
tutte le questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito
all'esame delle informazioni di cui al paragrafo
5, la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo adotterà,
su ogni questione, le decisioni necessarie al
fine dell'attuazione del presente Protocollo.
Articolo 9
1. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo esaminerà periodicamente
il Protocollo alla luce delle migliori informazioni
scientifiche disponibili e degli studi di valutazione
sul cambiamento climatico ed il loro impatto
come pure delle pertinenti informazioni tecniche,
sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati
con altri pertinenti previsti dalla Convenzione,
in particolare quelli richiesti all'articolo
4, paragrafo 2(d), e all'articolo 7, paragrafo
2(a), della Convenzione. Sulla base di detti
esami, la Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà la misure necessarie.
2. Il primo
esame avrà luogo nella seconda sessione
della Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami
saranno effettuati ad intervalli regolari e
precisi.
Articolo 10
1. Tutte le
Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate
responsabilità e delle loro specifiche
priorità di sviluppo nazionale e regionale,
dei loro obiettivi e delle loro circostanze,
senza introdurre nuovi impegni per le Parti
non incluse nell'Allegato I ma riaffermando
quelli già enunciati all'articolo 4,
paragrafo 1, della Convenzione e continuando
a perseguire l'adempimento di tali impegni al
fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile,
tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 3,
5 e 7, della Convenzione:
a) Formuleranno, dove necessario e nella misura
possibile, programmi nazionali e, se opportuno,
regionali, economicamente convenienti ed efficaci,
per migliorare la qualità dei fattori
di emissione, dei dati sulle attività
e/o dei modelli locali che riflettano la situazione
socio-economica di ogni Parte, al fine della
realizzazione periodica degli inventari nazionali
delle emissioni antropiche dalle fonti e l'assorbimento
dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi
nel Protocollo di Montreal, utilizzando metodologie
comparabili, che dovranno essere decise dalla
Conferenza delle Parti ed essere conformi alle
direttive per le comunicazioni nazionali adottate
dalla Conferenza delle Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno
ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali
e, se necessario, quelli regionali contenenti
misure per mitigare i cambiamenti climatici
e per facilitare un adeguato adattamento ad
essi;
I) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra
l'altro, i settori energetico, dei trasporti
e dell'industria come pure l'agricoltura, la
silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre,
le tecnologie di adattamento ed i metodi per
migliorare la pianificazione del territorio
permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti
climatici;
II) Le Parti incluse nell'Allegato I presenteranno
informazioni sulle misure adottate in virtù
del presente Protocollo, compresi i programmi
nazionali, a norma dell'articolo 7; le altre
Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni
nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi
contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono
a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i
loro effetti negativi, incluse le misure volte
alla riduzione dell'aumento dei gas ad effetto
serra e all'incremento dei pozzi di assorbimento,
al rafforzamento delle capacità (capacity
building) e all'adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità
efficaci per lo sviluppo, l'applicazione e la
diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche,
di pratiche e di processi ecologicamente compatibili
con il cambiamento climatico, ed adotteranno
tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare
e finanziare, se necessario, l'accesso a dette
fonti o a trasferirle, in particolare verso
i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione
di politiche e programmi per l'efficace trasferimento
di tecnologie ecologicamente compatibili, che
siano di pubblica proprietà o di pubblico
dominio, e la creazione, nel settore privato,
di una ambiente idoneo che permetta la promozione
del trasferimento di tecnologie ecologicamente
compatibili e l'accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e
tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo
sviluppo di sistemi di osservazione sistematica
e la costituzione di archivi di dati al fine
di ridurre le incertezze relative al sistema
climatico, le conseguenze negative del cambiamento
climatico e le conseguenze economiche e sociali
delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno
la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità
e delle misure endogene di partecipazione agli
sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali
ed intergovernativi relativi alla ricerca e
all'osservazione sistematica, a norma dell'articolo
5 della Convenzione. e) Coopereranno e promuoveranno
a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno,
ad organismi esistenti, la realizzazione e l'esecuzione
di programmi di educazione e formazione, compreso
il rafforzamento delle capacità nazionali,
in particolare sul piano umano ed istituzionale,
e lo scambio ed il distaccamento di personale
incaricato alla formazione di esperti nel settore,
specialmente nei paesi in via di sviluppo, e
faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione
del pubblico ai cambiamenti climatici e l'accesso
alle relative informazioni. Appropriate modalità
dovrebbero essere sviluppate per attuare tali
attività attraverso i competenti organi
della Convenzione, a norma dell'articolo 6 della
Convenzione;
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni
nazionali informazioni sui programmi e le attività
intraprese in applicazione del presente articolo,
in conformità alle pertinenti decisioni
della Conferenza delle Parti;
g) Nell'adempiere agli impegni previsti dal
presente articolo prenderanno pienamente in
considerazione l'articolo 4, paragrafo 8, della
Convenzione.
Articolo 11
1. Nell'attuazione
dell'articolo 10 le Parti terranno conto delle
disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4, 5,
7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto
dell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1,
della Convenzione, in conformità con
le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo
3, ed all'articolo 11 della Convenzione, e attraverso
l'entità o le entità incaricate
ad assicurare il funzionamento del meccanismo
finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati
Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate
incluse nell'Allegato II della Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie
al fine di coprire la totalità dei costi
concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo
per migliorare nell'adempimento degli impegni
previsti a norma dell'articolo 4, paragrafo
1(a), della Convenzione, e dell'articolo 10,
punto a), del presente Protocollo;
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo
Parti, al fine del trasferimento di tecnologie,
le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno
per fronteggiare la totalità dei costi
supplementari concordati per procedere nell'adempimento
degli impegni già indicati all'articolo
4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti
all'articolo 10 del presente Protocollo, sui
quali un paese in via di sviluppo abbia concordato
con l'entità o le entità internazionali,
di cui all'articolo 11 della Convenzione, conformemente
al detto articolo.
L'adempimento di tali impegni terrà conto
della necessità che il flusso dei mezzi
finanziari sia adeguato e prevedibile, nonchè
dell'importanza di una adeguata divisione delle
spese tra le Parti che sono paesi sviluppati.
Gli orientamenti impartiti all'entità
o alle entità incaricate del funzionamento
del meccanismo finanziario della Convenzione,
figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza
delle Parti, comprese quelle adottate prima
dell'adozione del presente Protocollo, si applicheranno
mutatis mutandis alle disposizioni del presente
paragrafo.
3. Le Parti
che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate
che figurano nell'Allegato II della Convenzione
potranno anche fornire, ed i paesi in via di
sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie
per l'attuazione dell'articolo 10 del presente
Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali
o multilaterali.
Articolo 12
1. È
istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine
del meccanismo per uno sviluppo pulito è
di assistere le Parti non incluse nell'Allegato
I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile
e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione,
e di aiutare le Parti incluse nell'Allegato
I ad adempiere ai loro impegni quantificati
di limitazione e di riduzione delle loro emissioni
ai sensi dell'articolo 3.
3. Ai sensi
del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell'Allegato I beneficeranno
di attività di progettazione finalizzate
alle riduzioni certificate delle emissioni;
b) Le Parti incluse nell'Allegato I potranno
utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni
derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento
degli impegni quantificati di limitazione e
riduzione delle emissioni ai sensi dell'articolo
3, in conformità a quanto determinato
dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo
per uno sviluppo pulito sarà soggetto
all'autorità e alle direttive della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo e alla supervisione
di un comitato esecutivo del meccanismo per
uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni
di emissioni derivanti da ogni attività
saranno certificate da enti operativi designati
dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo sulla base
dei seguenti criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni
Parte coinvolta;
b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine,
in relazione con la mitigazione dei cambiamenti
climatici
c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari
a quelle che si produrrebbero in assenza dell'attività
certificata.
6. Il meccanismo
per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare,
se necessario, il finanziamento delle attività
certificate.
7. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo, nella sua prima sessione,
elaborerà le modalità e le procedure
volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza
e la responsabilità grazie ad un audit
e ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo assicurerà che
una parte dei fondi provenienti da attività
certificate sia utilizzata per coprire le spese
amministrative e per aiutare le Parti, paesi
in via di sviluppo, che siano particolarmente
vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento
climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono
partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito,
in particolare alle attività indicate
al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto
di unità di riduzione certificate delle
emissioni, entità private e pubbliche;
la partecipazione sarà sottoposta alle
direttive impartite dal comitato esecutivo del
meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni
di emissioni certificate ottenute tra l'anno
2000 e l'inizio del primo periodo di adempimento
potranno utilizzarsi per contribuire all'adempimento
degli impegni previsti per detto periodo.
Articolo 13
1. La Conferenza
delle Parti, organo supremo della Convenzione,
agirà come riunione delle Parti del presente
Protocollo.
2. Le Parti
della Convenzione che non sono Parti del presente
Protocollo possono partecipare, in qualità
di osservatori, ai lavori delle sessioni della
Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo. Quando
la Conferenza delle Parti agisce come riunione
delle Parti del presente Protocollo le decisioni,
ai sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente
per le Parti del presente Protocollo.
3. Quando la
Conferenza delle Parti agisce come riunione
delle Parti del presente Protocollo, ogni membro
dell'Ufficio della Conferenza delle Parti che
rappresenti una Parte della Convenzione che,
in quel momento, non sia Parte del presente
Protocollo sarà sostituito da un nuovo
membro eletto dalle Parti del presente Protocollo
e tra esse.
4. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo esaminerà regolarmente
l'attuazione del presente Protocollo e, conformemente
al suo mandato, adotterà le decisioni
necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione.
Eserciterà le funzioni che le sono conferite
dal presente Protocollo e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni
che le sono comunicate conformemente alle disposizioni
del presente Protocollo, l'attuazione del Protocollo
a cura delle Parti, gli effetti generali delle
misure adottate in applicazione del presente
Protocollo, in particolare gli effetti ambientali,
economici e sociali, così come il loro
impatto cumulativo, ed i progressi realizzati
al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale
della Convenzione;
b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni
contratte dalle Parti ai sensi del presente
Protocollo, prendendo in debita considerazione
ogni esame richiesto dall'articolo 4, paragrafo
2(d), e dell'articolo 7, paragrafo 2, della
Convenzione e alla luce dell'obiettivo della
Convenzione, dell'esperienza acquisita nel corso
della sua attuazione e dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà
ed adotterà periodici rapporti sull'attuazione
del presente Protocollo.
c) Promuoverà e faciliterà lo
scambio di informazioni sulle misure adottate
dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico
e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse
circostanze, responsabilità e capacità
delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai
sensi del presente Protocollo;
d) Faciliterà, a richiesta di due o più
Parti, il coordinamento delle misure che sono
state adottate per far fronte al cambiamento
climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto
delle diverse circostanze, responsabilità
e capacità delle Parti e dei rispettivi
impegni ai sensi del presente Protocollo.
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente
all'obiettivo della Convenzione e alle disposizioni
del presente Protocollo, e tenendo in piena
considerazione le pertinenti decisioni della
Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico
perfezionamento di metodologie comparabili per
l'attuazione efficace del presente Protocollo,
che saranno adottate dalla Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo;
f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi
questione necessaria all'attuazione del presente
Protocollo; g) Cercherà di mobilitare
ulteriori risorse finanziarie in conformità
dell'articolo 11, paragrafo 2;
h) Creerà gli organi sussidiari considerati
necessari per l'attuazione del presente Protocollo;
i) Solleciterà ed utilizzerà,
se necessario, i servizi e la cooperazione delle
organizzazioni internazionali e degli organismi
intergovernativi e non governativi competenti
e le informazioni che essi forniscono;
j) Eserciterà le altre funzioni che siano
necessarie per l'attuazione del presente Protocollo
e considererà ogni incarico derivante
da una decisione della Conferenza delle Parti
della Convenzione.
5. Il regolamento
interno della Conferenza delle Parti e le procedure
finanziarie applicate ai sensi della Convenzione
si applicheranno mutatis mutandis al presente
Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretariato
convocherà la prima sessione della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo in coincidenza con la
prima sessione della Conferenza delle Parti
in programma dopo l'entrata in vigore del presente
Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie
della Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo si terranno
ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie
della Conferenza delle Parti, a meno che la
Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo non decida
diversamente.
7. Le sessioni
straordinarie della Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo
si terranno ogni volta che la Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo lo riterrà necessario, o quando
una delle Parti lo solleciti per iscritto, a
condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione
alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata
da almeno un terzo delle Parti.
8. L'Organizzazione
delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate
e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica,
come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni
od osservatori che non siano parte della Convenzione,
potranno essere rappresentati alle sessioni
della Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo come osservatori.
Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale,
governativo o non governativo, che è
competente nelle materie di cui al presente
Protocollo e che abbia informato il Segretariato
del suo desiderio di essere rappresentato come
osservatore nel corso di una sessione della
Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo, potrà
essere ammessa come osservatore, a meno che
almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga.
L'ammissione e la partecipazione degli osservatori
sarà soggetta al regolamento interno
di cui al paragrafo 5.
Articolo 14
1. Il Segretariato,
istituito a norma dell'articolo 8 della Convenzione,
avrà la funzione di Segretariato del
presente Protocollo.
2. L'articolo
8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo
alle funzioni del Segretariato, e l'articolo
8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per
il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis
al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà,
inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del
presente Protocollo.
Articolo 15
1. L'Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico
e l'Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti
dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno,
rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario
del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di
Organo Sussidiario di Attuazione del presente
Protocollo. Le disposizioni della Convenzione
relative alle funzioni dei due organi si applicheranno,
come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis
al presente Protocollo. Le sessioni dell'Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico
e dell'Organo Sussidiario di Attuazione del
presente Protocollo coincideranno con quelle
dell'Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico
e Tecnologico e dell'Organo Sussidiario di Attuazione
della Convenzione.
2. Le Parti
della Convenzione che non siano Parti del presente
Protocollo potranno partecipare in qualità
di osservatori ai lavori di ogni sessione degli
Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari
agiscono come organi sussidiari del presente
Protocollo le decisioni ai sensi del presente
Protocollo saranno adottate esclusivamente per
quelle Parti che siano parti del Protocollo.
3. Quando gli
organi sussidiari istituiti dagli articoli 9
e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni
in relazioni a questioni di interesse per il
presente Protocollo, ogni membro del Comitato
Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti
una parte della Convenzione che, in quel momento,
non sia parte del presente Protocollo è
sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti
del presente Protocollo e tra di esse.
Articolo 16
1. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo considererà,
prima possibile, la possibilità di applicare
al presente Protocollo, e se del caso di modificare,
il meccanismo consultivo multilaterale di cui
all'articolo 13 della Convenzione alla luce
di ogni pertinente decisione che potrà
essere adottata dalla Conferenza delle Parti.
Ogni meccanismo consultivo multilaterale che
possa essere applicato al presente Protocollo
lo sarà senza pregiudizio delle procedure
e dei meccanismi di cui all'articolo 18.
Articolo 17
1. La Conferenza
delle Parti definirà i principi, le modalità,
le norme e le linee guida pertinenti, in particolare
per la verifica, la preparazione dei rapporti
e la contabilità relativa al commercio
dei diritti di emissione.
Le Parti incluse nell'Allegato B potranno partecipare
al commercio di diritti di emissione al fine
di adempiere agli impegni assunti a norma dell'articolo
3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo
delle misure adottate a livello nazionale per
adempiere agli impegni quantificati di limitazione
e riduzione delle emissioni previsti dal presente
articolo.
Articolo 18
1. Nella sua
prima sessione, la Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà procedure e meccanismi appropriati
ed efficaci per determinare ed affrontare i
casi di inadempimento delle disposizioni del
presente Protocollo, determinando una lista
indicativa delle conseguenze, che tengano conto
della causa, del tipo, del grado e della frequenza
dell'inadempienza.
2. Se le procedure
ed i meccanismi, di cui al presente articolo,
avranno conseguenze vincolanti per le Parti,
saranno adottati per mezzo di un emendamento
al presente Protocollo.
Articolo 19
1. Le disposizioni
dell'articolo 14 della Convenzione si applicheranno
mutatis mutandis al presente Protocollo.
Articolo 20
1. Ogni Parte
può proporre emendamenti al presente
Protocollo.
2. Gli emendamenti
al presente Protocollo saranno adottati durante
una sessione ordinaria della Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento
al presente Protocollo sarà comunicato
alle parti dal Segretariato almeno sei mesi
prima della sessione alla quale l'emendamento
sarà proposto per l'adozione. Il Segretariato
comunicherà, inoltre, il testo di ogni
proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari
della Convenzione e, a titolo informativo, al
Depositario.
3. Le Parti
compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo
per consenso su qualsiasi proposta di emendamento
al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi
in tal senso si dimostrassero vani e non si
raggiungesse alcun accordo, l'emendamento sarà
adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza
dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.
L'emendamento adottato sarà comunicato
dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà
a tutte le Parti per l'accettazione.
4. Gli strumenti
di accettazione degli emendamenti saranno depositati
presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato
conformemente al paragrafo 3 supra, entrerà
in vigore, per le Parti che lo avranno accettato,
il novantesimo giorno successivo alla data in
cui il Depositario avrà ricevuto gli
strumenti di accettazione di almeno tre quarti
delle Parti del Presente Protocollo.
5. L'emendamento
entrerà in vigore, per ogni altra Parte,
il novantesimo giorno successivo alla data in
cui la Parte avrà depositato, presso
il Depositario, il suo strumento di accettazione
del detto emendamento.
Articolo 21
1. Gli allegati
del presente Protocollo costituiscono parte
integrante di esso e, salva disposizione contraria
espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà,
allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati.
Gli allegati adottati successivamente all'entrata
in vigore del presente Protocollo si limiteranno
a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi
di carattere scientifico, tecnico, procedurale
o amministrativo.
2. Ogni Parte
può proporre allegati al presente Protocollo
o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
3. Gli allegati
del presente Protocollo e gli emendamenti agli
allegati del presente Protocollo saranno adottati
durante una sessione ordinaria della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta
di allegato o di emendamento ad un annesso sarà
comunicato alle Parti dal Segretariato almeno
sei mesi prima della sessione nella quale l'allegato
o l'emendamento sarà proposto per l'adozione.
Il Segretariato comunicherà, inoltre,
il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento
ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della
Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti
compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo
per consenso su qualsiasi proposta di allegato
o di emendamento ad un allegato . Se tutti gli
sforzi in tal senso si dimostrassero vani e
non si raggiungesse alcun accordo, l'allegato
o l'emendamento ad un allegato sarà adottato,
come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti
delle Parti presenti e votanti. L'allegato o
l'emendamento ad un allegato adottato sarà
comunicato dal Segretariato al Depositario,
che lo trasmetterà a tutte le Parti per
l'accettazione.
5. Ogni allegato
o emendamento ad un allegato, diverso dagli
Allegati A o B, che sia stato adottato a norma
dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore,
per tutte le Parti del presente Protocollo,
sei mesi dopo la data in cui il Depositario
avrà comunicato loro l'adozione dell'allegato
o dell'emendamento all'allegato, ad eccezione
delle Parti che abbiano notificato per iscritto
al Depositario, entro detto periodo, che non
accettano l'allegato o l'emendamento all'allegato.
L'annesso o l'emendamento ad un annesso entrerà
in vigore, per le Parti che abbiano ritirato
la loro notifica di non accettazione, il novantesimo
giorno successivo alla data di ricevimento,
da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l'adozione
di un allegato o di un emendamento ad un allegato
comporta un emendamento al presente Protocollo,
l'allegato o l'emendamento ad un allegato non
entrerà in vigore fino al momento in
cui l'emendamento al Protocollo non entrerà
in vigore.
7. Gli emendamenti
agli Allegati A e B del presente Protocollo
saranno adottati ed entreranno in vigore in
conformità alla procedura di cui all'articolo
20, a condizione che ogni emendamento all'Allegato
B sia adottato solo con il consenso scritto
della Parte interessata.
Articolo 22
1. Ad eccezione
di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni
Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni
regionali di integrazione economica, nell'area
di loro competenza, disporranno, per il loro
diritto di voto, di un numero di voti uguale
al numero dei loro Stati membri che sono Parti
del presente Protocollo. Tali organizzazioni
non eserciteranno il loro diritto di voto se
uno dei loro Stati membri eserciterà
il suo, e viceversa.
Articolo 23
Il Segretariato Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite sarà il Depositario
del presente Protocollo.
Articolo 24
1. Il presente
Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto
alla ratifica, accettazione o approvazione degli
Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione
economica che sono Parti della Convenzione.
Sarà aperto alla firma presso le Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New
York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà
disponibile per l'adesione a partire dal giorno
successivo al giorno in cui cesserà di
essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione saranno
depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione
regionale di integrazione economica che diventi
Parte del presente Protocollo, senza che nessuno
dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata
a tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo.
Nel caso una organizzazione abbia uno o più
Stati membri che siano Parti del presente Protocollo,
detta organizzazione ed i suoi Stati membri
determineranno le rispettive responsabilità
per l'adempimento delle loro obbligazioni assunte
a norma del presente Protocollo. In tali casi,
l'organizzazione e gli Stati membri non potranno
esercitare simultaneamente i diritti derivanti
dal presente Protocollo.
3. Nei loro
strumenti di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione
economica indicheranno il loro livello di competenza
rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo.
Inoltre, dette organizzazioni informeranno il
Depositario, che a sua volta informerà
le Parti, di ogni sostanziale modifica nella
portata della loro competenza.
Articolo 25
1. Il Protocollo
entrerà in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data in cui almeno 55 Parti
della Convenzione, tra le quali Parti incluse
nell'Allegato I le cui emissioni totali di biossido
di carbonio rappresentano almeno il 55% delle
emissioni totali al 1990 dell'Allegato I, abbiano
depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione,
adesione, accettazione.
2. Al fine
del presente articolo, ''il totale delle emissioni
di biossido di carbonio al 1990 delle Parti
incluse nell'Allegato I'' si considera la quantità
notificata dalle Parti incluse nell'Allegato
I alla data in cui le stesse adottano il presente
Protocollo o ad una data anteriore, nella loro
prima comunicazione nazionale presentata a norma
dell'articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni
Stato o organizzazione regionale di integrazione
economica che ratifichi, accetti o approvi il
presente Protocollo o vi aderisca una volta
che tutte le condizioni di cui al paragrafo
1, per l'entrata in vigore, siano state realizzate,
il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di deposito degli
strumenti di ratifica, approvazione, adesione,
accettazione.
4. Al fine
del presente articolo, ogni strumento depositato
da una organizzazione regionale di integrazione
economica non si aggiunge a quelli depositati
dagli Stati Membri dell'organizzazione stessa.
Articolo 26
1. Nessuna
riserva potrà essere avanzata al presente
Protocollo.
Articolo 27
1. Trascorsi
tre anni dalla data in cui il presente Protocollo
è entrato in vigore per una Parte, detta
Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi
dal presente Protocollo attraverso una notifica
scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro
avrà effetto dopo un anno dalla data
in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica
o ad ogni altra data, successiva, indicata nella
detta notifica.
3. Ogni Parte
che si ritiri dalla Convenzione sarà
considerata, contemporaneamente, ritirata dal
presente Protocollo.
Articolo 28
L'originale del presente Protocollo, i cui testi
in arabo, cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo sono ugualmente autentici, è
depositato presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
REDATTO a Kyoto il giorno 11 09 1997.
IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente
Protocollo alle date indicate.
a
cura di: Sergio Ferraris
Il
Protocollo di Kyoto in PDF
|