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SPECIALE ACQUA
ACQUA > SPECIALE ACQUA > GLI ACCORDI PER L'ACQUA

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Gli accordi per l'acqua

CONVENZIONE DI HELSINKI 17 marzo 1972



1) OBIETTIVO
Prevenire e controllare l'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali istituendo una cooperazione internazionale.

2) ATTO di adozione da parte della Comunità Europea Decisione 95/308/CE del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Convenzione di Helsinki) [Gazzetta ufficiale L 186, 05.08.1995].

3) SINTESI
1. La Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali è stata firmata a nome della Comunità europea il 18 marzo 1992 a Helsinki. Essa istituisce un quadro per la cooperazione tra i Paesi membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in materia di prevenzione e di controllo dell'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri, garantendo un'utilizzazione razionale delle risorse idriche nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

2. La Convenzione contiene una serie di definizioni: l'espressione "acque transfrontaliere" designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o più Stati, li attraversano o sono situate su questi confini (il limite delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l'estuario è una linea retta tracciata attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive); l'espressione "impatto transfrontaliero" designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un'attività umana la cui origine fisica è situata interamente o parzialmente in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte, produce sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte (questo effetto può assumere diverse forme: pregiudizio per la salute o la sicurezza dell'uomo, per la flora, la fauna, l'atmosfera, il clima ...); le "Parti rivierasche" sono le Parti contigue alle stesse acque transfrontaliere; l'espressione "sostanze pericolose" designa tutte le sostanze tossiche, cancerogene, mutagene, teratogene o bioaccumulative, soprattutto se sono persistenti.

3. Le Parti contraenti della Convenzione si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, tenere sotto il controllo e ridurre qualsiasi impatto transfrontaliero.

4. Esse devono quindi: vigilare affinché la gestione delle acque transfrontaliere sia effettuata in modo razionale e rispettando l'ambiente; fare un uso ragionevole ed equo delle acque transfrontaliere; assicurare la conservazione o il ripristino degli ecosistemi.

5. Tutte le azioni miranti a combattere l'inquinamento delle acque devono essere attuate alla fonte dell'inquinamento. I provvedimenti adottati non devono provocare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dell'inquinamento verso altri ambienti.

6. Le azioni delle Parti si basano sui seguenti principi: il principio di precauzione: i provvedimenti destinati ad evitare lo scarico di sostanze pericolose non possono essere rinviati, anche se non è stata dimostrata l'esistenza di un legame di causalità tra queste sostanze e l'impatto transfrontaliero; il principio "chi inquina paga", in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione o di lotta contro l'inquinamento sono a carico dell'inquinatore; la gestione delle risorse idriche deve soddisfare i bisogni della generazione attuale senza compromettre quelli delle generazioni future.

7. I provvedimenti per ridurre l'impatto transfrontaliero sono di ordine giuridico, amministrativo, economico, tecnico e finanziario. Le Parti contraenti hanno la possibilità di adottare criteri di qualità dell'acqua o di introdurre limiti di emissione degli scarichi nelle acque superficiali. Questo tipo di inquinamento può essere evitato o ridotto grazie all'utilizzazione di tecniche poco inquinanti.

8. Le Parti contraenti adottano programmi che permettono di sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere.

9. La Convenzione incoraggia la cooperazione delle Parti rivierasche per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali al fine di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzati di protezione delle acque transfrontaliere. Le Parti possono ad esempio: raccogliere informazioni, redigere inventari sulle fonti di inquinamento che hanno (o possono avere) effetti transfrontalieri; attuare programmi comuni di sorveglianza; adottare limiti di emissione per le acque reflue; creare procedure di preallarme; realizzare studi d' impatto sull'ambiente; valutare l'efficacia dei programmi di lotta contro questo tipo di inquinamento. Le Parti rivierasche si prestano, su richiesta, reciproca assistenza in caso di situazione critica.

10. Le parti cooperano all'esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo su tecniche efficaci di prevenzione, di controllo o di riduzione dell'impatto transfrontaliero (metodi di valutazione della tossicità delle sostanze pericolose, conoscenza degli effetti sull'ambiente dei prodotti inquinanti, sviluppo di tecnologie o metodi di produzione rispettosi dell'ambiente ...).
Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri
Decisione 95/308/CE 04.09.1995

4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE
Il 17 agosto 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del potocollo su acqua e salute, della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali [COM(2001) 483 def. - Gazzetta ufficiale C 332 E, 27.11.2001]. Il protocollo intende prevenire, controllare e ridurre l'incidenza delle patologie connesse all'utilizzo dell'acqua, a livello nazionale, internazionale e transfrontaliero, ricorrendo a misure opportune al fine di garantire: forniture adeguate di acqua potabile salubre; un'adeguata depurazione, atta a proteggere la salute umana e l'ambiente; l'efficace protezione delle risorse idriche e dei rispettivi ecosistemi; sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro le patologie connesse all'utilizzo dell'acqua; sistemi efficaci di sorveglianza nei confronti del rischio di patologie connesse all'utilizzo dell'acqua e sistemi di intervento per far fronte a tali malattie, qualora si manifestassero. Procedura di consultazione (CNS/2001/0188). Il 16 gennaio 2002 il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione senza emendamenti.


RATIFICA ITALIA
Legge 12 marzo 1996, n. 171 (Suppl. ordinario n. 57, alla Gazz. Uff. n. 76, del 30 marzo). Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, formulata ad Helsinki il 17 marzo 1992.

INTRODUZIONE
Le Parti alla presente Convenzione,
Consapevoli che la protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali sono compiti importanti ed urgenti che potranno essere svolti in maniera efficace solo mediante una più intensa cooperazione,
Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli a breve o lungo termine che le modifiche dello stato dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali possono o minacciano di avere sull'ambiente, sull'economia e sul benessere dei Paesi membri della Commissione economica per l'Europa (CEE).
Sottolineando la necessità di rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale per prevenire, controllare e ridurre la discarica di sostanze pericolose nell'ambiente acquatico e diminuire l'eutrofizzazione e l'acidificazione nonché l'inquinamento di origine tellurica nell'ambiente marino, in particolare nelle zone costiere,
Notando con soddisfazione gli sforzi già intrapresi dai Governi dei Paesi della CEE per rafforzare la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in vista di prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento transfrontaliero, assicurare una gestione durevole dell'acqua, preservare le risorse di acqua e tutelare l'ambiente,
Richiamando le disposizioni ed i principi pertinenti della Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente, dell'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), dei documenti finali delle riunioni di Madrid e di Vienna, dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE e della Strategia regionale per la tutela dell'ambiente e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali nei Paesi membri della CEE nel periodo che va fino all'anno 2000 e oltre.
Consapevoli del ruolo svolto dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa di incoraggiare la cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell'inquinamento delle acque transfrontaliere e dell'utilizzazione durevole di queste acque, e richiamando a tal fine la Dichiarazione di principio della CEE sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque, compreso l'inquinamento transfrontaliero, e sulla lotta contro questo inquinamento; la Dichiarazione di principio della CEE sulla utilizzazione razionale dell'acqua; i Principi della CEE relativi alla cooperazione nel campo delle acque transfrontaliere; la Carta della CEE per la gestione delle acque sotterranee ed il Codice di condotta relativo all'inquinamento accidentale delle acque interne transfrontaliere;
Facendo riferimento alle decisioni I (42) e I (44) adottate dalla Commissione economica per l'Europa, rispettivamente nella sua quarantaduesima e quarantaquattresima sessione, ed ai risultati della Riunione della CSCE sulla protezione ambientale (Sofia (Bulgaria), 17 ottobre-3 novembre 1989).
Sottolineando che la cooperazione tra i Paesi membri in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere deve essere prioritaria mediante la elaborazione di accordi tra Paesi rivieraschi delle stesse acque, in particolare se tali accordi non esistono ancora,
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni
Parte I Disposizioni applicabili a tutte le parti
Art. 2 Disposizioni generali
Art. 3 Prevenzione, controllo e riduzione
Art. 4 Sorveglianza
Art. 5 Ricerca-sviluppo
Art. 6 Scambio di informazioni
Art. 7 Responsabilità
Art. 8 Protezione dell'informazione
Parte II Disposizioni applicabili alle Parti rivierasche
Art. 9 Cooperazione bilaterale e multilaterale
Art. 10 Consultazioni
Art. 11 Sorveglianza e valutazione comune
Art. 12 Attività comuni di ricerca-sviluppo
Art. 13 Scambio di informazioni tra le Parti rivierasche
Art. 14 Sistemi di allerta e di allarme
Art. 15 Assistenza reciproca
Art. 16 Informazione del pubblico
Parte III Disposizioni istituzionali e disposizioni finali
Art. 17 Riunione delle Parti
Art. 18 Diritto di voto
Art. 19 Segretariato
Art. 20 Annessi
Art. 21 Emendamenti alla Convenzione
Art. 22 Soluzione delle controversie
Art. 23 Firma
Art. 24 Depositario
Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
Art. 26 Entrata in vigore
Art. 27 Denuncia
Art. 28 Testi autentici

Annesso I Definizione dell'espressione "Tecnologia ottimale disponibile"
Annesso II Linee direttive per l'elaborazione di metodologie ambientali
ottimali
Annesso III Linee direttive per la messa a punto di obiettivi e di criteri
qualitativi dell'acqua
Annesso IV Arbitrato

 
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