ACQUA
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GLI ACCORDI PER L'ACQUA
Gli accordi per
l'acqua
CONVENZIONE
DI HELSINKI 17 marzo 1972
1) OBIETTIVO
Prevenire e controllare l'inquinamento dei
corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi
internazionali istituendo una cooperazione
internazionale.
2) ATTO di adozione da parte della
Comunità Europea Decisione 95/308/CE
del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa
alla conclusione, a nome della Comunità,
della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione
dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei
laghi internazionali (Convenzione di Helsinki)
[Gazzetta ufficiale L 186, 05.08.1995].
3) SINTESI
1. La Convenzione sulla protezione
e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri
e dei laghi internazionali è stata
firmata a nome della Comunità europea
il 18 marzo 1992 a Helsinki. Essa istituisce
un quadro per la cooperazione tra i Paesi
membri della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite in materia di prevenzione
e di controllo dell'inquinamento dei corsi
d'acqua transfrontalieri, garantendo un'utilizzazione
razionale delle risorse idriche nella prospettiva
di uno sviluppo sostenibile.
2. La Convenzione contiene una serie
di definizioni: l'espressione "acque
transfrontaliere" designa tutte le
acque superficiali e sotterranee che segnano
i confini tra due o più Stati, li
attraversano o sono situate su questi confini
(il limite delle acque transfrontaliere
che si gettano in mare senza formare l'estuario
è una linea retta tracciata attraverso
l'imboccatura tra i punti limite del livello
della bassa marea sulle rive); l'espressione
"impatto transfrontaliero" designa
qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento
dello stato delle acque transfrontaliere,
causato da un'attività umana la cui
origine fisica è situata interamente
o parzialmente in una zona soggetta alla
giurisdizione di una Parte, produce sull'ambiente
di una zona soggetta alla giurisdizione
di un'altra Parte (questo effetto può
assumere diverse forme: pregiudizio per
la salute o la sicurezza dell'uomo, per
la flora, la fauna, l'atmosfera, il clima
...); le "Parti rivierasche" sono
le Parti contigue alle stesse acque transfrontaliere;
l'espressione "sostanze pericolose"
designa tutte le sostanze tossiche, cancerogene,
mutagene, teratogene o bioaccumulative,
soprattutto se sono persistenti.
3. Le Parti contraenti della Convenzione
si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti
opportuni per prevenire, tenere sotto il
controllo e ridurre qualsiasi impatto transfrontaliero.
4. Esse devono quindi: vigilare affinché
la gestione delle acque transfrontaliere
sia effettuata in modo razionale e rispettando
l'ambiente; fare un uso ragionevole ed equo
delle acque transfrontaliere; assicurare
la conservazione o il ripristino degli ecosistemi.
5. Tutte le azioni miranti a combattere
l'inquinamento delle acque devono essere
attuate alla fonte dell'inquinamento. I
provvedimenti adottati non devono provocare,
direttamente o indirettamente, il trasferimento
dell'inquinamento verso altri ambienti.
6. Le azioni delle Parti si basano
sui seguenti principi: il principio di precauzione:
i provvedimenti destinati ad evitare lo
scarico di sostanze pericolose non possono
essere rinviati, anche se non è stata
dimostrata l'esistenza di un legame di causalità
tra queste sostanze e l'impatto transfrontaliero;
il principio "chi inquina paga",
in virtù del quale i costi dei provvedimenti
di prevenzione o di lotta contro l'inquinamento
sono a carico dell'inquinatore; la gestione
delle risorse idriche deve soddisfare i
bisogni della generazione attuale senza
compromettre quelli delle generazioni future.
7. I provvedimenti per ridurre l'impatto
transfrontaliero sono di ordine giuridico,
amministrativo, economico, tecnico e finanziario.
Le Parti contraenti hanno la possibilità
di adottare criteri di qualità dell'acqua
o di introdurre limiti di emissione degli
scarichi nelle acque superficiali. Questo
tipo di inquinamento può essere evitato
o ridotto grazie all'utilizzazione di tecniche
poco inquinanti.
8. Le Parti contraenti adottano programmi
che permettono di sorvegliare lo stato delle
acque transfrontaliere.
9. La Convenzione incoraggia la cooperazione
delle Parti rivierasche per mezzo di accordi
bilaterali o multilaterali al fine di elaborare
politiche, programmi e strategie armonizzati
di protezione delle acque transfrontaliere.
Le Parti possono ad esempio: raccogliere
informazioni, redigere inventari sulle fonti
di inquinamento che hanno (o possono avere)
effetti transfrontalieri; attuare programmi
comuni di sorveglianza; adottare limiti
di emissione per le acque reflue; creare
procedure di preallarme; realizzare studi
d' impatto sull'ambiente; valutare l'efficacia
dei programmi di lotta contro questo tipo
di inquinamento. Le Parti rivierasche si
prestano, su richiesta, reciproca assistenza
in caso di situazione critica.
10. Le parti cooperano all'esecuzione
di lavori di ricerca e sviluppo su tecniche
efficaci di prevenzione, di controllo o
di riduzione dell'impatto transfrontaliero
(metodi di valutazione della tossicità
delle sostanze pericolose, conoscenza degli
effetti sull'ambiente dei prodotti inquinanti,
sviluppo di tecnologie o metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente ...).
Atto Data di entrata in vigore Data limite
di trasposizione negli Stati membri
Decisione 95/308/CE 04.09.1995
4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE
Il 17 agosto 2001 la Commissione ha presentato
una proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome della
Comunità, del potocollo su acqua
e salute, della convenzione del 1992 sulla
protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali
[COM(2001) 483 def. - Gazzetta ufficiale
C 332 E, 27.11.2001]. Il protocollo intende
prevenire, controllare e ridurre l'incidenza
delle patologie connesse all'utilizzo dell'acqua,
a livello nazionale, internazionale e transfrontaliero,
ricorrendo a misure opportune al fine di
garantire: forniture adeguate di acqua potabile
salubre; un'adeguata depurazione, atta a
proteggere la salute umana e l'ambiente;
l'efficace protezione delle risorse idriche
e dei rispettivi ecosistemi; sufficienti
misure di salvaguardia per la salute umana
contro le patologie connesse all'utilizzo
dell'acqua; sistemi efficaci di sorveglianza
nei confronti del rischio di patologie connesse
all'utilizzo dell'acqua e sistemi di intervento
per far fronte a tali malattie, qualora
si manifestassero. Procedura di consultazione
(CNS/2001/0188). Il 16 gennaio 2002 il Parlamento
ha approvato la proposta della Commissione
senza emendamenti.
RATIFICA
ITALIA
Legge 12 marzo 1996, n. 171 (Suppl. ordinario
n. 57, alla Gazz. Uff. n. 76, del 30 marzo).
Ratifica ed esecuzione della convenzione
sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi
d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali,
con allegati, formulata ad Helsinki il 17
marzo 1992.
INTRODUZIONE
Le Parti alla presente Convenzione,
Consapevoli che la protezione e l'utilizzazione
dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei
laghi internazionali sono compiti importanti
ed urgenti che potranno essere svolti in
maniera efficace solo mediante una più
intensa cooperazione,
Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli
a breve o lungo termine che le modifiche
dello stato dei corsi d'acqua transfrontalieri
e dei laghi internazionali possono o minacciano
di avere sull'ambiente, sull'economia e
sul benessere dei Paesi membri della Commissione
economica per l'Europa (CEE).
Sottolineando la necessità di rafforzare
i provvedimenti adottati a livello nazionale
ed internazionale per prevenire, controllare
e ridurre la discarica di sostanze pericolose
nell'ambiente acquatico e diminuire l'eutrofizzazione
e l'acidificazione nonché l'inquinamento
di origine tellurica nell'ambiente marino,
in particolare nelle zone costiere,
Notando con soddisfazione gli sforzi già
intrapresi dai Governi dei Paesi della CEE
per rafforzare la cooperazione a livello
bilaterale e multilaterale, in vista di
prevenire, controllare e ridurre l'inquinamento
transfrontaliero, assicurare una gestione
durevole dell'acqua, preservare le risorse
di acqua e tutelare l'ambiente,
Richiamando le disposizioni ed i principi
pertinenti della Dichiarazione della Conferenza
di Stoccolma sull'ambiente, dell'Atto finale
della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (CSCE), dei documenti finali delle
riunioni di Madrid e di Vienna, dei rappresentanti
degli Stati partecipanti alla CSCE e della
Strategia regionale per la tutela dell'ambiente
e l'utilizzazione razionale delle risorse
naturali nei Paesi membri della CEE nel
periodo che va fino all'anno 2000 e oltre.
Consapevoli del ruolo svolto dalla Commissione
economica delle Nazioni Unite per l'Europa
di incoraggiare la cooperazione internazionale
ai fini della prevenzione, del controllo
e della riduzione dell'inquinamento delle
acque transfrontaliere e dell'utilizzazione
durevole di queste acque, e richiamando
a tal fine la Dichiarazione di principio
della CEE sulla prevenzione dell'inquinamento
delle acque, compreso l'inquinamento transfrontaliero,
e sulla lotta contro questo inquinamento;
la Dichiarazione di principio della CEE
sulla utilizzazione razionale dell'acqua;
i Principi della CEE relativi alla cooperazione
nel campo delle acque transfrontaliere;
la Carta della CEE per la gestione delle
acque sotterranee ed il Codice di condotta
relativo all'inquinamento accidentale delle
acque interne transfrontaliere;
Facendo riferimento alle decisioni I (42)
e I (44) adottate dalla Commissione economica
per l'Europa, rispettivamente nella sua
quarantaduesima e quarantaquattresima sessione,
ed ai risultati della Riunione della CSCE
sulla protezione ambientale (Sofia (Bulgaria),
17 ottobre-3 novembre 1989).
Sottolineando che la cooperazione tra i
Paesi membri in materia di protezione e
di utilizzazione delle acque transfrontaliere
deve essere prioritaria mediante la elaborazione
di accordi tra Paesi rivieraschi delle stesse
acque, in particolare se tali accordi non
esistono ancora,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Parte I Disposizioni applicabili a tutte
le parti
Art. 2 Disposizioni generali
Art. 3 Prevenzione, controllo e riduzione
Art. 4 Sorveglianza
Art. 5 Ricerca-sviluppo
Art. 6 Scambio di informazioni
Art. 7 Responsabilità
Art. 8 Protezione dell'informazione
Parte II Disposizioni applicabili alle Parti
rivierasche
Art. 9 Cooperazione bilaterale e multilaterale
Art. 10 Consultazioni
Art. 11 Sorveglianza e valutazione comune
Art. 12 Attività comuni di ricerca-sviluppo
Art. 13 Scambio di informazioni tra le Parti
rivierasche
Art. 14 Sistemi di allerta e di allarme
Art. 15 Assistenza reciproca
Art. 16 Informazione del pubblico
Parte III Disposizioni istituzionali e disposizioni
finali
Art. 17 Riunione delle Parti
Art. 18 Diritto di voto
Art. 19 Segretariato
Art. 20 Annessi
Art. 21 Emendamenti alla Convenzione
Art. 22 Soluzione delle controversie
Art. 23 Firma
Art. 24 Depositario
Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione
ed adesione
Art. 26 Entrata in vigore
Art. 27 Denuncia
Art. 28 Testi autentici
Annesso I Definizione dell'espressione "Tecnologia
ottimale disponibile"
Annesso II Linee direttive per l'elaborazione
di metodologie ambientali
ottimali
Annesso III Linee direttive per la messa
a punto di obiettivi e di criteri
qualitativi dell'acqua
Annesso IV Arbitrato