PROGRAMMI
CARTA DELLA TERRA
EDUCAZIONE
ACQUA
Petizione
 
La Convenzione
 
Progetti
Water for Peace
 
Adesioni
 
Speciale acqua
ENERGIE
GUERRE
INVIA UN COMMENTO
SEGNALA LA PAGINA
STAMPA LA PAGINA
GREEN CROSS.NET
INDIETRO

 

 

Acqua
La Convenzione
La convenzione
Globale
per il Diritto all'Acqua
Il Documento
Di fronte alla crisi idrica mondiale e considerando la scala di investimenti tuttora richiesti per conseguire gli Obiettivi dello Sviluppo del Millennio, Green Cross International, il Segretariato Internazionale dell’Acqua e l’Alleanza per l’Acqua Maghreb-Machrek hanno lanciato un’iniziativa in vista di promuovere un effettivo governo dell’acqua internazionale.

Si è iniziato con un appello lanciato durante i Dialoghi della Terra organizzati da Green Cross International a Lione nel 2002 a cui sono seguite esaurienti consultazioni durante altri meeting internazionali come il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg, 2002), il Terzo Forum Mondiale sull’Acqua (Kyoto, 2003), il Forum Universale delle Culture (Barcellona, 2004) e i Dialoghi della Terra (Barcellona, 2004) – dal momento che tutte queste circostanze offrono l’opportunità di unificare i risultati raggiunti fino ad oggi.

Contemporaneamente, favorire l’accesso all’acqua e ai sevizi igienico-sanitari in quanto diritto umano fondamentale è divenuta la linea operativa per eccellenza
Sebbene tale principio sia stato riconosciuto sin dal novembre 2002, come statuito nel Commento generale n° 15 del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, e che si sia fatto riferimento ad esso, in modo esplicito o implicito, in diverse dichiarazioni e convenzioni internazionali, si è comunque lontani dalla sua realizzazione ovunque. Si devono ancora definire e spiegare i modi e i mezzi appropriati per adempiervi.

Il diritto all’acqua è essenziale per assicurare giustizia sociale, dignità, equità e pace; e il suo adempimento garantirebbe una accesso all’acqua sufficiente per tutti, accettabile e non discriminatorio, permettendo, contemporaneamente, agli utenti di assumersi le proprie responsabilità.

Dal momento che l’acqua è necessaria per diversi usi ed adempie a molteplici funzioni per gli esseri umani, per gli ecosistemi acquatici e per lo sviluppo, tale iniziativa – congiunta con altre azioni a favore del diritto fondamentale all’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti – riafferma che il riconoscimento e l’adempimento di tale diritto:

  • sono indispensabili alla realizzazione di altri diritti: il diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto alla salute, il diritto al cibo, il diritto alla pace, il diritto ad un ambiente sicuro e il diritto allo sviluppo;
  • sono essenziali dal punto di vista di uno sviluppo sostenibile;
  • rafforzerebbero la partecipazione e la collaborazione di tutte le parti: considerato in quanto diritto economico, culturale e sociale, il diritto all’acqua è una risorsa di sinergie fra tutti gli attori dello sviluppo.

Le organizzazioni e i cittadini coinvolti nel processo che mira al riconoscimento del diritto all’acqua rivendicano l’adozione di una Convenzione quadro a supporto del diritto fondamentale di tutti all’acqua, e sollecitano fattori decisionali politici a livello locale, nazionale e internazionale per impegnarli ad adottare tale Convenzione internazionale ed adempiervi introducendola, poi, nelle legislazioni nazionali e nelle carte corporative.

Le organizzazioni e i cittadini coinvolti in tale processo continueranno i loro sforzi per assicurare che organismi, oltre il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, tengano conto dell’accesso all’acqua e che esso venga riconosciuto negli atti internazionali sui diritti umani e introdotto in programmi educativi e campagne di istruzione.



PRINCIPI FONDAMENTALI PER UNA CONVENZIONE QUADRO
SUL DIRITTO ALL’ACQUA
PREAMBOLO

Un terzo della popolazione mondiale soffre di discriminazione in quanto non ha accesso ad acqua potabile e a servizi igienico-sanitari.

I cittadini del mondo considerano il diritto all’acqua come un diritto inalienabile ed universale e rivendicano l’adozione di una Convenzione quadro che stabilisca il diritto all’acqua, incluso il diritto all’acqua per la vita, come legalmente vincolante, opponibile e universalmente accettato.

Adottare una simile Convenzione quadro aiuterà a chiarire le responsabilità individuali e collettive degli Stati membri, così come aiuterà a chiarire le modalità per introdurre il diritto all’acqua nei loro rispettivi sistemi giuridici e per assicurarne l’adozione.
L’adozione di tale diritto è responsabilità di governi, organizzazioni internazionali, istituzioni locali e finanziarie, operatori e tutti gli altri attori sociali, che, uniti, devono assicurarne il riconoscimento, il rispetto e il controllo.

Nato come iniziativa cittadina, il corrente progetto mira, attraverso l’affermazione di princìpi, a contribuire al chiarimento di tale diritto in vista di adottarlo come Convenzione.

Il diritto all’acqua aiuterà a soddisfare gli impegni del Summit Mondiale di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile (2002) e a raggiungere gli obiettivi stabiliti nella Dichiarazione del Millennio.

Una Convenzione sul Diritto all’Acqua non può limitarsi alla cooperazione Nord-Sud, ma deve riguardare tutti gli stati e i loro popoli.

GLI STATI CONTRAENTI,
Affermando che:

  • l’acqua è equivalente alla vita, in quanto è necessaria per diversi usi e adempie a più funzioni per il genere umano e gli ecosistemi acquatici,
  • l’acqua ha valore sociale, economico ed ecologico ed è chiave per lo sviluppo sostenibile,
  • l’acqua non è un mero prodotto o una semplice merce,
  • l’acqua è un bene pubblico,
  • l’acqua è parte del retaggio comune dell’umanità.


Confermando che il diritto all’acqua è esplicitamente o implicitamente riconosciuto negli accordi, negli atti e nelle dichiarazioni internazionali.
Richiamando che:


- la dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) garantisce a tutte le persone il diritto a uno standard di vita adeguato per la propria salute e benessere;

- la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966), ratificata da 148 stati, riconosce “il diritto a ciascuno di godere dei più alti standard di salute fisica e mentale”.

Sottolineando che il Diritto fondamentale di accesso all’acqua e all’igiene è stato riconosciuto in:

· Progetto di Azione per l’Acqua Mar della Plata (1977);
· Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne (1979);
· Convenzione sui Diritti del Bambino (1989);
· Dichiarazione di Dublino sull’Acqua e lo Sviluppo Sostenibile (1992);
· Costituzioni nazionali di un numero crescente di Stati.

Un terzo della popolazione mondiale soffre di discriminazione in quanto non ha accesso ad acqua potabile e a servizi igienico-sanitari.

I cittadini del mondo considerano il diritto all’acqua come un diritto inalienabile ed universale e rivendicano l’adozione di una Convenzione quadro che stabilisca il diritto all’acqua, incluso il diritto all’acqua per la vita, come legalmente vincolante, opponibile e universalmente accettato. Adottare una simile Convenzione quadro aiuterà a chiarire le responsabilità individuali e collettive degli Stati membri, così come aiuterà a chiarire le modalità per introdurre il diritto all’acqua nei loro rispettivi sistemi giuridici e per assicurarne l’adozione.

L’adozione di tale diritto è responsabilità di governi, organizzazioni internazionali, istituzioni locali e finanziarie, operatori e tutti gli altri attori sociali, che, uniti, devono assicurarne il riconoscimento, il rispetto e il controllo.
Nato come iniziativa cittadina, il corrente progetto mira, attraverso l’affermazione di princìpi, a contribuire al chiarimento di tale diritto in vista di adottarlo come Convenzione.Il diritto all’acqua aiuterà a soddisfare gli impegni del Summit Mondiale di Johannesburg sullo Sviluppo Sostenibile (2002) e a raggiungere gli obiettivi stabiliti nella Dichiarazione del Millennio.

Una Convenzione sul Diritto all’Acqua non può limitarsi alla cooperazione Nord-Sud, ma deve riguardare tutti gli stati e i loro popoli.

GLI STATI CONTRAENTI,
Affermando che:

  • l’acqua è equivalente alla vita, in quanto è necessaria per diversi usi e adempie a più funzioni per il genere umano e gli ecosistemi acquatici,
  • l’acqua ha valore sociale, economico ed ecologico ed è chiave per lo sviluppo sostenibile,
  • l’acqua non è un mero prodotto o una semplice merce,
  • l’acqua è un bene pubblico,
  • l’acqua è parte del retaggio comune dell’umanità.

Confermando che il diritto all’acqua è esplicitamente o implicitamente riconosciuto negli accordi, negli atti e nelle dichiarazioni internazionali.

Richiamando che:

- la dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) garantisce a tutte le persone il diritto a uno standard di vita adeguato per la propria salute e benessere;

- la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966), ratificata da 148 stati, riconosce “il diritto a ciascuno di godere dei più alti standard di salute fisica e mentale”.

Sottolineando che il Diritto fondamentale di accesso all’acqua e all’igiene è stato riconosciuto in:

· Progetto di Azione per l’Acqua Mar della Plata (1977);
· Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne (1979);
· Convenzione sui Diritti del Bambino (1989);
· Dichiarazione di Dublino sull’Acqua e lo Sviluppo Sostenibile (1992);
· Costituzioni nazionali di un numero crescente di Stati.
Ricordando che al diritto fondamentale di accesso all’acqua è stato dato sempre maggiore riconoscimento specifico, così come espresso nel Commento generale n° 15 del Comitato sui Diritti Economici Sociali e Culturali delle Nazioni Unite (2002),


Aderendo ai princìpi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge su gli Usi Non-Navigabili delle Acque internazionali (1977),

Associandosi con tutte le iniziative a favore del riconoscimento e del conseguimento del diritto fondamentale all’acqua,

Riconoscendo, tuttavia, che il conseguimento del diritto umano fondamentale all’acqua è ancora lontano dalla sua realizzazione,

Riaffermando la nostra intenzione a conseguire, come primo passo verso l’accesso universale all’acqua, l’obiettivo stabilito nella Dichiarazione del Millennio di dimezzare, entro il 2015, la proporzione di persone che non hanno accesso sostenibile all’acqua potabile e i servizi igienico-sanitari fondamentali,

Consapevoli che il conseguimento di tutti gli altri Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in particolare gli impegni per sradicare la povertà estrema e la fame, ridurre la mortalità infantile e promuovere l’eguaglianza di genere e il pieno potere alle donne, dipendono tutti dall’accesso all’acqua,

Consci della crisi globale dell’acqua e della scala di investimenti ancora necessari per conseguire gli Obiettivi dello Sviluppo del Millennio,

Convinti della necessità per tutti gli stati di cercare di fare il possibile in vista di incorporare il diritto fondamentale all’acqua nelle loro costituzioni nazionali, come anche nelle legislazioni, dichiarazioni e accordi internazionali, e di garantirne l’osservanza,

Riconoscendo che il diritto alla vita, il diritto alla dignità umana, il diritto alla salute, il diritto al cibo e alla sicurezza alimentare, il diritto a un alloggio adeguato, il diritto allo sviluppo, il diritto all’istruzione, il diritto a un ambiente sano e il diritto alla pace dipendono tutti dal riconoscimento del diritto fondamentale all’acqua,

Considerando che il governo dell’acqua, sia a livello nazionale che internazionale, deve essere organizzato secondo i princìpi qui sotto descritti,

Riaffermando che il rispetto, la protezione e il conseguimento dei diritti umani sono la prima responsabilità degli stati,

Richiamando che l’effettivo governo dell’acqua richiede la partecipazione e l’azione responsabile degli stati,

Riconoscendo che i governi, con il sostegno dell’organizzazione delle Nazioni Unite, hanno la responsabilità primaria di soddisfare il diritto all’acqua per la vita,

Sottolineando che il diritto all’acqua significa accesso ad acqua pulita,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:


Articolo 1- Definizioni


1. Con il termine”diritto all’acqua” si intende il diritto fondamentale di accesso a “l’acqua per la vita” e “acqua produttiva”.

2. “L’acqua per la vita” deve essere qualitativamente e quantitativamente sufficiente a soddisfare i bisogni umani basilari per il bere, l’igiene, la pulizia e la cucina, e sia per produrre alimento e redditi all’interno di una struttura di economia sostenibile.

3. “L’acqua per la vita” deve essere priva di microrganismi, di rischi chimici e radiologici che sono o potrebbero costituire un pericolo per la salute umana e l’ambientale.

4. Con il termine “igiene sanitaria” si anche includere il sufficiente flusso d’acqua necessario a mantenere il regime e la salute di fiumi, torrenti e ecosistemi acquatici.

5. “L’acqua per la vita” include i “servizi igienico-sanitari” che si riferiscono alla raccolta, il trasporto, il trattamento e la sistemazione o il ri-utilizzo di escrementi umani o di acqua di scolo domestica per mezzo di sistemi di collettori o di installazioni uniche che servono una singola casa o una singola impresa, facendo uso delle migliori e più appropriate tecnologie disponibili così come della naturale capacità di purificazione degli ecosistemi.

6. Con il termine “acqua produttiva” si intende l’acqua usata in attività con valore economico sul mercato.

7. Dal punto di vista dei diritti umani “l’acqua produttiva” usata nelle attività commerciali deve essere chiaramente distinta dall’acqua per la vita. Essa è nondimeno necessaria e la sua accessibilità deve essere garantita.


Articolo 2 – Il Diritto Umano all’Acqua


1. Il diritto all’acqua è un diritto fondamentale, universale e inalienabile per gli individui e le comunità, ed è un criterio di giustizia sociale.

2. Uomini e donne hanno uguale facoltà di diritto all’acqua.

3. Il diritto all’acqua per la vita significa accesso ininterrotto all’acqua per usi domestici, per le comunità e gli individui che non ne hanno e/o per la povertà.

4. Speciale attenzione deve essere data ai bisogni dei bambini, e soprattutto delle ragazze che sono le prime a soffrire per la mancanza dell’accesso all’acqua o della sua cattiva qualità.

5. Il diritto all’acqua per la vita significa acqua accessibile a tutti a un prezzo sostenibile.

6. Il diritto all’acqua contribuisce alla realizzazione degli altri diritti umani.
Si considera:

  • indispensabile per la vita, per la salute fisica e mentale e per un ambiente sano;
  • fondamentale ad assicurare uno standard adeguato di vita, sviluppo, dignità e pace sociale;
  • pre-requisito per il diritto fondamentale alla libertà dalla sete e dalla fame e per il diritto ad un’alimentazione adeguata e sicura;

7. Il diritto all’acqua sarà preso in considerazione e usato come indicatore nel commercio multilaterale e bilaterale, e nelle negoziazioni economiche e finanziarie;

8. Il diritto all’acqua richiede un meccanismo di sorveglianza adeguato.


Articolo 3 –Il Diritto a una Quantità d’Acqua Sufficiente


1. Il diritto all’acqua consiste in un sufficiente apporto d’acqua fisicamente accessibile e ad un prezzo sostenibile.

2. Il diritto all’acqua implica l’accesso a un sistema di rifornimento che dia la possibilità agli utenti che ne hanno facoltà di esercitare il proprio diritto di accesso e d’uso senza discriminazione e in totale sicurezza.

3. Il diritto all’acqua garantisce accesso permanente senza ostacolo o interruzione arbitraria.

In caso di scarsità d’acqua, le decisioni che ne limitano la distribuzione dovranno essere svolte in piena trasparenza e su base di equità, specialmente per quel che riguarda le situazioni di alloggio precario.

4. Gli utenti saranno informati in tempo di ogni quasto nella distribuzione d’acqua e, se necessario, si provvederà con un rifornimento alternativo.

5. L’accesso all’acqua, e di conseguenza alle installazioni e ai servizi attinenti, richiede l’adozione di adeguate misure regolamentari e garanzie oltre che meccanismi integrati in un sistema effettivo di governo.


Articolo 4 –Il Diritto all’Acqua Pulita


1. Il diritto di ciascun individuo ad accedere ad un’acqua che sia pulita ed incontaminata, come pure di qualità accettabile per uso personale e domestico, è parte essenziale del diritto all’acqua.

2. Gli Stati assicureranno accesso universale all’acqua potabile e a misure igienico-sanitarie, così come assicureranno installazioni sanitarie accettabili su una base di uguaglianza e di non discriminazione nelle aree urbane come in quelle rurali.

3. Le leggi nazionali e le regole assicureranno che la qualità d’acqua destinata alle attività produttive dell’uomo sia protetta e preciseranno le misure necessarie ad imporre il principio “chi inquina paga”.


Articolo 5 – Princìpi di Sostenibilità e Precauzione


1. Le acque di superficie e sotterranee sono risorse rinnovabili, ma con capacità limitata di recupero, sia in termini di quantità che di qualità. Attenzione speciale è riservata alle regioni che hanno esperienza di tensioni dovute all’acqua.

2. Quale elemento indispensabile per lo sviluppo sostenibile, l’acqua rappresenta un bene sociale, culturale ed ecologico essenziale alla coesione sociale e alla diversità culturale, piuttosto che un bene economico.

3. Gli usi dell’acqua verranno definiti e saranno stabilite le priorità, preservando un equilibrio tra l’accesso all’acqua, gli imperativi della salute, la protezione dell’ambiente – soprattutto gli ecosistemi acquatici – e prosperità di paesi e persone.

4. Gli stati metteranno in pratica un sistema di utilizzo sostenibile delle risorse idriche sia per andare incontro ai bisogni delle popolazioni, sia per preservare l’ambiente.

5. Gli Stati adotteranno ed applicheranno politiche conformandosi alle esigenze di una gestione globale completa, rivolgendo dovuta attenzione ai bacini idrografici.

6. Il diritto all’acqua sarà esercitato tenendo conto della disponibilità delle risorse all’interno di una struttura di governo basata sulla sostenibilità e l’economia, così che la generazione presente e quelle future potranno entrambe trarne beneficio.

7. Il principio cautelativo e l’azione preventiva sono essenziali per una durevole applicabilità del diritto all’acqua.

8. Per ogni utilizzo idrico per scopi agricoli, energetici ed industriali, gli Stati incoraggeranno la realizzazione di politiche per ridurne l’impatto, in particolar modo identificando ed applicando il migliore esercizio per l’ambiente e le migliori tecnologie disponibili, incoraggiandone la divulgazione e/o raddoppiandole soprattutto attraverso appropriate misure, incluse quelle fiscali.

9. Verranno compiute valutazioni d’impatto pubbliche e indipendenti, qualora alcune attività ravvisate siano responsabili di causare effetti nocivi al ciclo dell’acqua, alle comunità, alla biodiversità, o intacchino l’accesso sostenibile all’acqua.


Articolo 6 – Il Principio di Equità e Differenziazione


1. Il diritto di accesso all’acqua sarà organizzato all’interno della struttura di un sistema basato sull’uguaglianza, la non discriminazione, la solidarietà, il sussidio e la cooperazione.

2. L’esercizio del diritto all’acqua assicurerà l’equilibrio dei bisogni degli individui di acqua potabile, la qualità e la quantità delle necessità idriche degli ecosistemi, dell’agricoltura e del bestiame, dell’industria, della produzione energetica e delle attività di svago.

3. Gli Stati presteranno particolare attenzione alle necessità dei gruppi che tradizionalmente hanno avuto difficoltà nell’esercitare questo diritto per ragioni di povertà o inaccessibilità, soprattutto le donne, i bambini, gli anziani, i gruppi minoritari, gli indigeni, i rifugiati, chi richiede asilo, i profughi nazionali, i perseguitati politici e/o le persone politicamente emarginate o escluse, i lavoratori migranti e i prigionieri.


Articolo 7 – Il Principio di Sovranità Nazionale


1. L’acqua allo stato naturale è un bene pubblico. E’ compito della comunità stabilirne l’utilizzo, la prevenzione qualitativa e quantitativa, la promozione così come assicurare una fornitura adeguata e sistemi igienico-sanitari appropriati, qualità, spirito di equità, responsabilità ed efficienza economica.

2. L’applicazione del diritto all’acqua per la vita è di responsabilità degli stati nell’esercizio del loro diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse acquifere, in accordo con le politiche nazionali per l’ambiente, l’economia, lo sviluppo umano e/o gli accordi internazionali.

3. Le attività esercitate all’interno della giurisdizione nazionale, oppure sotto il controllo di uno Stato, non devono minacciare il diritto all’acqua o danneggiare le risorse idriche di altri stati, regioni che non sono sotto alcuna giurisdizione nazionale o, in casi di fiumi, stati ubicati a monte o a valle.

4. Il diritto all’acqua è soggetto ad un uso equo e ragionevole delle acque condivise da stati confinanti che sono responsabili dell’organizzazione della ripartizione dell’acqua e del suo uso, in buona fede, rispettando le regole del buon vicinato e a beneficio di tutte le comunità locali e del loro ambiente.


Articolo 8 – Principio di Responsabilità


1. In cambio dei diritti riferiti all’acqua garantiti loro, gli individui, le compagnie e gli operatori contribuiranno alla protezione dell’ambiente acquatico e alla conservazione e promozione delle risorse idriche.

2. La decentralizzazione, la prossimità e il principio di sussidiarità sono elementi cruciali per il diritto di accesso all’acqua.

3. Le comunità locali e altri enti avranno autorità a definire le priorità adatte al loro contesto locale e il vantaggio del trasferimento di competenze e mezzi necessari ad assicurare l’accesso all’acqua e per impegnarsi in progetti igienico-sanitari.

4. Come priorità, sarà fornito sostegno, sia direttamente al bilancio locale o nazionale o attraverso donazioni, per progetti nel settore idrico che comprendano l’acqua per la vita.

5. Verrà stabilito adeguato sistema di controllo e regolamentazione.

6. A livello nazionale, la struttura legale ed istituzionale stabilirà rispettive responsabilità e i mezzi di adempimento, meccanismi di ricorso all’interno di un sistema giudiziario accessibile e indipendente, un organismo di indennità e sanzioni appropriate in caso di violazioni.


Articolo 9 – Princìpi di Partecipazione e Trasparenza


1. La partecipazione di tutti i cittadini e operatori contribuisce ad assicurare l’accesso all’acqua. Tale partecipazione è basata su associazioni plurali, riconosciute ed eque.

2. Le popolazioni locali, le comunità indigene e le autorità locali hanno un ruolo vitale nel governo e nella gestione dell’acqua. La partecipazione dei rappresentanti di gruppi vulnerabili e di quelli privi di accesso è di grande valore, purché partecipino a livello adeguato e in piena coscienza dei problemi in gioco. Ciò permette di tenere in considerazione le competenze ambientali esistenti, la conoscenza, la cultura locale le abitudini tradizionali e le tecnologie adeguate.

3. La partecipazione pubblica, soprattutto nei processi decisionali e nella valutazione dei progetti idrici richiede giusti mezzi per essere messa a disposizione dei progetti.

4. La partecipazione richiede che le popolazioni coinvolte siano informate. Si deve prestare particolare attenzione ai servizi idrici, alla qualità dell’acqua, alle sostanze nocive, alle attività pericolose e ai sistemi tariffari e alle tecnologie utilizzate dalle comunità.

5. Saranno istituiti dei luoghi per il coordinamento, la mediazione e l’arbitrato all’interno di una struttura partecipativa allo scopo di rafforzare il governo dell’acqua e l’approvazione sociale.

6. La lotta contro la corruzione è una “conditio sine qua non” per assicurare il rispetto al diritto all’acqua. A questo scopo, capitolati, contratti e/o sovvenzioni per attività connesse all’acqua oltre che i servizi igienico-saniatri saranno trasparenti e affidati a gestioni preparate responsabili dei risultati.

7. Saranno prese misure per assicurare la processabilità del diritto all’acqua.

8. Le legislazioni nazionali daranno alle organizzazioni non governative che sono attive nel settore idrico e dei servizi igienico-sanitari la possibilità di intraprendere azioni legali nei loro propri interessi o in quelli delle vittime delle violazioni del diritto all’acqua.


Articolo 10 – Finanziamento dei Servizi Idrici per amore del Diritto all’Acqua


1. L’acqua non sarà sfruttata con profitti eccessivi e fini speculativi.

2. Tra le risorse preventivate a bilancio locale, nazionale e internazionale stanziato per investimento di spesa nel settore idrico, sarà data priorità all’accesso all’acqua soprattutto in favore dei poveri e di coloro che non vi hanno accesso.

3. La proprietà delle attrezzature e delle infrastrutture dell’acqua risiederà nelle autorità nazionali o locali.

4. I costi del rifornimento idrico e dei servizi igienico-sanitari terranno conto del carattere permanente del servizio, della sostenibilità delle risorse idriche, della protezione della salute pubblica e dell’ambiente, e della coesione sociale.

5. Vi sono molti modi diversi, innovativi e accettati, per assicurare il finanziamento dei servizi idrici: lavoro collettivo in aree rurali, partecipazione comunitaria, ecc.

6. E’ necessario istituire una struttura regolamentare per organizzare la partecipazione delle comunità nel finanziamento e nella gestione dei servizi idrici, oltre che la ridistribuzione dei costi, così da assicurarsi un servizio universale.

7. Si creeranno meccanismi arbitrali per risolvere qualsiasi conflitto tra i diversi attori, relativo al bilancio.

8. I servizi idrici saranno completati, a livello nazionale e locale, da garanzie designate ad assicurarsi che l’acqua sia fornita a prezzi affrontabili e che il rifornimento sia reso con sussidi mirati e trasparenti a protezione del diritto delle comunità svantaggiate.

9. Il finanziamento di progetti e infrastrutture di “acqua produttiva” seguiranno norme di efficienza economica – non solo regole del mercato – secondo le regolamentazioni nazionali e gli standard internazionali che garantiscono il diritto all’acqua.


Articolo 11 – Diritto all’Acqua in caso di Conflitti Armati


1. Il diritto all’acqua di comunità oppresse, dominate e/o occupate sarà garantito in accordo con i princìpi e le regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati.

2. Il diritto all’acqua non sarà violato nell’eventualità di un conflitto internazionale o non.

3. L’acqua non verrà usata come mezzo di pressione o come obiettivo nell’eventualità di conflitto armato o di guerra civile.

4. Ogni violazione al diritto all’acqua sarà dichiarata un crimine contro l’umanità.


PROVVEDIMENTI DA SVILUPPARE

Articolo 12 – Meeting di Stati e Membri della Convenzione
Articolo 13 ­– Decisioni e Raccomandazioni
Articolo 14 – Risoluzione di vertenze
Articolo 15 – Emendamento della Convenzione
Articolo 16 – Adempimenti
Articolo 17 – Adozione di Protocolli
Articolo 18 – Provvedimenti conclusivi.

La Convenzione


FIRMA LA PETIZIONE!


Invitiamo la gente a firmare e a diffondere questa petizione online
sul sito internet di Green Cross Italia : o a spedirla all'indirizzo sotto indicato :
Green Cross Italia - Via Flaminia 53 - 00196 Roma

Indietro
Torna su