Di
fronte alla crisi idrica mondiale e considerando
la scala di investimenti tuttora richiesti per
conseguire gli Obiettivi dello Sviluppo del Millennio,
Green Cross International, il Segretariato Internazionale
dellAcqua e lAlleanza per lAcqua
Maghreb-Machrek hanno lanciato uniniziativa
in vista di promuovere un effettivo governo dellacqua
internazionale.
Si
è iniziato con un appello lanciato durante
i Dialoghi della Terra organizzati da Green
Cross International a Lione nel 2002 a cui sono
seguite esaurienti consultazioni durante altri
meeting internazionali come il Summit Mondiale
sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg, 2002),
il Terzo Forum Mondiale sullAcqua (Kyoto,
2003), il Forum Universale delle Culture (Barcellona,
2004) e i Dialoghi della Terra (Barcellona,
2004) dal momento che tutte queste circostanze
offrono lopportunità di unificare
i risultati raggiunti fino ad oggi.
Contemporaneamente,
favorire laccesso allacqua e ai
sevizi igienico-sanitari in quanto diritto umano
fondamentale è divenuta la linea operativa
per eccellenza
Sebbene tale principio sia stato riconosciuto
sin dal novembre 2002, come statuito nel Commento
generale n° 15 del Comitato delle Nazioni
Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali,
e che si sia fatto riferimento ad esso, in modo
esplicito o implicito, in diverse dichiarazioni
e convenzioni internazionali, si è comunque
lontani dalla sua realizzazione ovunque. Si
devono ancora definire e spiegare i modi e i
mezzi appropriati per adempiervi.
Il
diritto allacqua è essenziale per
assicurare giustizia sociale, dignità,
equità e pace; e il suo adempimento garantirebbe
una accesso allacqua sufficiente per tutti,
accettabile e non discriminatorio, permettendo,
contemporaneamente, agli utenti di assumersi
le proprie responsabilità.
Dal
momento che lacqua è necessaria
per diversi usi ed adempie a molteplici funzioni
per gli esseri umani, per gli ecosistemi acquatici
e per lo sviluppo, tale iniziativa congiunta
con altre azioni a favore del diritto fondamentale
allaccesso allacqua e ai servizi
igienico-sanitari per tutti riafferma
che il riconoscimento e ladempimento di
tale diritto:
- sono indispensabili alla
realizzazione di altri diritti: il diritto
alla vita, il diritto alla dignità,
il diritto alla salute, il diritto al cibo,
il diritto alla pace, il diritto ad un ambiente
sicuro e il diritto allo sviluppo;
- sono essenziali dal punto
di vista di uno sviluppo sostenibile;
- rafforzerebbero la partecipazione
e la collaborazione di tutte le parti: considerato
in quanto diritto economico, culturale e sociale,
il diritto allacqua è una risorsa
di sinergie fra tutti gli attori dello sviluppo.
Le
organizzazioni e i cittadini coinvolti nel processo
che mira al riconoscimento del diritto allacqua
rivendicano ladozione di una Convenzione
quadro a supporto del diritto fondamentale di
tutti allacqua, e sollecitano fattori
decisionali politici a livello locale, nazionale
e internazionale per impegnarli ad adottare
tale Convenzione internazionale ed adempiervi
introducendola, poi, nelle legislazioni nazionali
e nelle carte corporative.
Le
organizzazioni e i cittadini coinvolti in tale
processo continueranno i loro sforzi per assicurare
che organismi, oltre il Comitato delle Nazioni
Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali,
tengano conto dellaccesso allacqua
e che esso venga riconosciuto negli atti internazionali
sui diritti umani e introdotto in programmi
educativi e campagne di istruzione.
PRINCIPI
FONDAMENTALI PER UNA CONVENZIONE QUADRO
SUL DIRITTO ALLACQUA
PREAMBOLO
Un
terzo della popolazione mondiale soffre di discriminazione
in quanto non ha accesso ad acqua potabile e
a servizi igienico-sanitari.
I
cittadini del mondo considerano il diritto allacqua
come un diritto inalienabile ed universale e
rivendicano ladozione di una Convenzione
quadro che stabilisca il diritto allacqua,
incluso il diritto allacqua per la vita,
come legalmente vincolante, opponibile e universalmente
accettato.
Adottare
una simile Convenzione quadro aiuterà
a chiarire le responsabilità individuali
e collettive degli Stati membri, così
come aiuterà a chiarire le modalità
per introdurre il diritto allacqua nei
loro rispettivi sistemi giuridici e per assicurarne
ladozione.
Ladozione di tale diritto è responsabilità
di governi, organizzazioni internazionali, istituzioni
locali e finanziarie, operatori e tutti gli
altri attori sociali, che, uniti, devono assicurarne
il riconoscimento, il rispetto e il controllo.
Nato
come iniziativa cittadina, il corrente progetto
mira, attraverso laffermazione di princìpi,
a contribuire al chiarimento di tale diritto
in vista di adottarlo come Convenzione.
Il
diritto allacqua aiuterà a soddisfare
gli impegni del Summit Mondiale di Johannesburg
sullo Sviluppo Sostenibile (2002) e a raggiungere
gli obiettivi stabiliti nella Dichiarazione
del Millennio.
Una
Convenzione sul Diritto allAcqua non può
limitarsi alla cooperazione Nord-Sud, ma deve
riguardare tutti gli stati e i loro popoli.
GLI
STATI CONTRAENTI,
Affermando che:
- lacqua è
equivalente alla vita, in quanto è
necessaria per diversi usi e adempie a più
funzioni per il genere umano e gli ecosistemi
acquatici,
- lacqua ha valore
sociale, economico ed ecologico ed è
chiave per lo sviluppo sostenibile,
- lacqua non è
un mero prodotto o una semplice merce,
- lacqua è
un bene pubblico,
- lacqua è
parte del retaggio comune dellumanità.
Confermando che il diritto allacqua è
esplicitamente o implicitamente riconosciuto
negli accordi, negli atti e nelle dichiarazioni
internazionali.
Richiamando che:
- la dichiarazione
Universale dei Diritti Umani (1948) garantisce
a tutte le persone il diritto a uno standard
di vita adeguato per la propria salute e benessere;
- la Convenzione Internazionale sui Diritti
Economici, Sociali e Culturali (1966), ratificata
da 148 stati, riconosce il diritto a
ciascuno di godere dei più alti standard
di salute fisica e mentale.
Sottolineando
che il Diritto fondamentale di accesso allacqua
e alligiene è stato riconosciuto
in:
· Progetto
di Azione per lAcqua Mar della Plata
(1977);
· Convenzione sullEliminazione
di tutte le forme di Discriminazione contro
le Donne (1979);
· Convenzione sui Diritti del Bambino
(1989);
· Dichiarazione di Dublino sullAcqua
e lo Sviluppo Sostenibile (1992);
· Costituzioni nazionali di un numero
crescente di Stati.
Un
terzo della popolazione mondiale soffre di discriminazione
in quanto non ha accesso ad acqua potabile e
a servizi igienico-sanitari.
I cittadini del mondo considerano il diritto
allacqua come un diritto inalienabile
ed universale e rivendicano ladozione
di una Convenzione quadro che stabilisca il
diritto allacqua, incluso il diritto allacqua
per la vita, come legalmente vincolante, opponibile
e universalmente accettato. Adottare una simile
Convenzione quadro aiuterà a chiarire
le responsabilità individuali e collettive
degli Stati membri, così come aiuterà
a chiarire le modalità per introdurre
il diritto allacqua nei loro rispettivi
sistemi giuridici e per assicurarne ladozione.
Ladozione di tale diritto è responsabilità
di governi, organizzazioni internazionali, istituzioni
locali e finanziarie, operatori e tutti gli
altri attori sociali, che, uniti, devono assicurarne
il riconoscimento, il rispetto e il controllo.
Nato come iniziativa cittadina, il corrente
progetto mira, attraverso laffermazione
di princìpi, a contribuire al chiarimento
di tale diritto in vista di adottarlo come Convenzione.Il
diritto allacqua aiuterà a soddisfare
gli impegni del Summit Mondiale di Johannesburg
sullo Sviluppo Sostenibile (2002) e a raggiungere
gli obiettivi stabiliti nella Dichiarazione
del Millennio.
Una Convenzione sul Diritto allAcqua non
può limitarsi alla cooperazione Nord-Sud,
ma deve riguardare tutti gli stati e i loro
popoli.
GLI STATI CONTRAENTI,
Affermando che:
- lacqua è
equivalente alla vita, in quanto è
necessaria per diversi usi e adempie a più
funzioni per il genere umano e gli ecosistemi
acquatici,
- lacqua ha valore
sociale, economico ed ecologico ed è
chiave per lo sviluppo sostenibile,
- lacqua non è
un mero prodotto o una semplice merce,
- lacqua è
un bene pubblico,
- lacqua è
parte del retaggio comune dellumanità.
Confermando che il
diritto allacqua è esplicitamente
o implicitamente riconosciuto negli accordi,
negli atti e nelle dichiarazioni internazionali.
Richiamando
che:
-
la dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(1948) garantisce a tutte le persone il diritto
a uno standard di vita adeguato per la propria
salute e benessere;
- la Convenzione Internazionale sui Diritti
Economici, Sociali e Culturali (1966), ratificata
da 148 stati, riconosce il diritto a
ciascuno di godere dei più alti standard
di salute fisica e mentale.
Sottolineando
che il Diritto fondamentale di accesso allacqua
e alligiene è stato riconosciuto
in:
·
Progetto di Azione per lAcqua Mar della
Plata (1977);
· Convenzione sullEliminazione
di tutte le forme di Discriminazione contro
le Donne (1979);
· Convenzione sui Diritti del Bambino
(1989);
· Dichiarazione di Dublino sullAcqua
e lo Sviluppo Sostenibile (1992);
· Costituzioni nazionali di un numero
crescente di Stati.
Ricordando che al diritto fondamentale di
accesso allacqua è stato dato
sempre maggiore riconoscimento specifico,
così come espresso nel Commento generale
n° 15 del Comitato sui Diritti Economici
Sociali e Culturali delle Nazioni Unite (2002),
Aderendo ai princìpi contenuti nella
Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge
su gli Usi Non-Navigabili delle Acque internazionali
(1977),
Associandosi
con tutte le iniziative a favore del riconoscimento
e del conseguimento del diritto fondamentale
allacqua,
Riconoscendo,
tuttavia, che il conseguimento del diritto umano
fondamentale allacqua è ancora
lontano dalla sua realizzazione,
Riaffermando
la nostra intenzione a conseguire, come primo
passo verso laccesso universale allacqua,
lobiettivo stabilito nella Dichiarazione
del Millennio di dimezzare, entro il 2015, la
proporzione di persone che non hanno accesso
sostenibile allacqua potabile e i servizi
igienico-sanitari fondamentali,
Consapevoli
che il conseguimento di tutti gli altri Obiettivi
di Sviluppo del Millennio, in particolare gli
impegni per sradicare la povertà estrema
e la fame, ridurre la mortalità infantile
e promuovere leguaglianza di genere e
il pieno potere alle donne, dipendono tutti
dallaccesso allacqua,
Consci
della crisi globale dellacqua e della
scala di investimenti ancora necessari per conseguire
gli Obiettivi dello Sviluppo del Millennio,
Convinti
della necessità per tutti gli stati di
cercare di fare il possibile in vista di incorporare
il diritto fondamentale allacqua nelle
loro costituzioni nazionali, come anche nelle
legislazioni, dichiarazioni e accordi internazionali,
e di garantirne losservanza,
Riconoscendo
che il diritto alla vita, il diritto alla dignità
umana, il diritto alla salute, il diritto al
cibo e alla sicurezza alimentare, il diritto
a un alloggio adeguato, il diritto allo sviluppo,
il diritto allistruzione, il diritto a
un ambiente sano e il diritto alla pace dipendono
tutti dal riconoscimento del diritto fondamentale
allacqua,
Considerando
che il governo dellacqua, sia a livello
nazionale che internazionale, deve essere organizzato
secondo i princìpi qui sotto descritti,
Riaffermando
che il rispetto, la protezione e il conseguimento
dei diritti umani sono la prima responsabilità
degli stati,
Richiamando
che leffettivo governo dellacqua
richiede la partecipazione e lazione responsabile
degli stati,
Riconoscendo
che i governi, con il sostegno dellorganizzazione
delle Nazioni Unite, hanno la responsabilità
primaria di soddisfare il diritto allacqua
per la vita,
Sottolineando
che il diritto allacqua significa accesso
ad acqua pulita,
HANNO
CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Articolo 1- Definizioni
1. Con il terminediritto allacqua
si intende il diritto fondamentale di accesso
a lacqua per la vita e acqua
produttiva.
2.
Lacqua per la vita
deve essere qualitativamente e quantitativamente
sufficiente a soddisfare i bisogni umani basilari
per il bere, ligiene, la pulizia e la
cucina, e sia per produrre alimento e redditi
allinterno di una struttura di economia
sostenibile.
3.
Lacqua per la vita deve essere
priva di microrganismi, di rischi chimici
e radiologici che sono o potrebbero costituire
un pericolo per la salute umana e lambientale.
4.
Con il termine igiene sanitaria
si anche includere il sufficiente flusso dacqua
necessario a mantenere il regime e la salute
di fiumi, torrenti e ecosistemi acquatici.
5.
Lacqua per la vita include
i servizi igienico-sanitari
che si riferiscono alla raccolta, il trasporto,
il trattamento e la sistemazione o il ri-utilizzo
di escrementi umani o di acqua di scolo domestica
per mezzo di sistemi di collettori o di installazioni
uniche che servono una singola casa o una singola
impresa, facendo uso delle migliori e più
appropriate tecnologie disponibili così
come della naturale capacità di purificazione
degli ecosistemi.
6.
Con il termine acqua produttiva
si intende lacqua usata in attività
con valore economico sul mercato.
7.
Dal punto di vista dei diritti umani
lacqua produttiva usata nelle
attività commerciali deve essere chiaramente
distinta dallacqua per la vita. Essa è
nondimeno necessaria e la sua accessibilità
deve essere garantita.
Articolo
2 Il Diritto Umano allAcqua
1. Il diritto allacqua è un
diritto fondamentale, universale
e inalienabile per gli individui e le
comunità, ed è un criterio di
giustizia sociale.
2.
Uomini e donne hanno uguale facoltà di
diritto allacqua.
3.
Il diritto allacqua per la vita significa
accesso ininterrotto allacqua per usi
domestici, per le comunità e gli individui
che non ne hanno e/o per la povertà.
4.
Speciale attenzione deve essere data ai bisogni
dei bambini, e soprattutto delle ragazze che
sono le prime a soffrire per la mancanza dellaccesso
allacqua o della sua cattiva qualità.
5.
Il diritto allacqua per la vita significa
acqua accessibile a tutti a un prezzo sostenibile.
6.
Il diritto allacqua contribuisce alla
realizzazione degli altri diritti umani.
Si considera:
- indispensabile
per la vita,
per la salute fisica e mentale e per un ambiente
sano;
- fondamentale ad assicurare
uno standard adeguato di vita, sviluppo,
dignità e pace sociale;
- pre-requisito
per il diritto fondamentale alla libertà
dalla sete e dalla fame e per il diritto ad
unalimentazione adeguata e sicura;
7.
Il diritto allacqua sarà preso
in considerazione e usato come indicatore
nel commercio multilaterale e bilaterale,
e nelle negoziazioni economiche e
finanziarie;
8. Il diritto allacqua richiede un meccanismo
di sorveglianza adeguato.
Articolo
3 Il Diritto a una Quantità dAcqua
Sufficiente
1. Il diritto allacqua consiste
in un sufficiente apporto dacqua
fisicamente accessibile e ad un prezzo sostenibile.
2.
Il diritto allacqua implica laccesso
a un sistema di rifornimento che dia la possibilità
agli utenti che ne hanno facoltà di esercitare
il proprio diritto di accesso e duso senza
discriminazione e in totale sicurezza.
3.
Il diritto allacqua garantisce accesso
permanente senza ostacolo o interruzione arbitraria.
In caso di scarsità dacqua, le
decisioni che ne limitano la distribuzione dovranno
essere svolte in piena trasparenza e su base
di equità, specialmente per quel che
riguarda le situazioni di alloggio precario.
4.
Gli utenti saranno informati in tempo
di ogni quasto nella distribuzione dacqua
e, se necessario, si provvederà con un
rifornimento alternativo.
5.
Laccesso allacqua, e di conseguenza
alle installazioni e ai servizi attinenti, richiede
ladozione di adeguate misure regolamentari
e garanzie oltre che meccanismi integrati in
un sistema effettivo di governo.
Articolo
4 Il Diritto allAcqua Pulita
1. Il diritto di ciascun individuo ad accedere
ad unacqua che sia pulita ed incontaminata,
come pure di qualità accettabile per
uso personale e domestico, è parte essenziale
del diritto allacqua.
2.
Gli Stati assicureranno accesso universale
allacqua potabile e a misure igienico-sanitarie,
così come assicureranno installazioni
sanitarie accettabili su una base di uguaglianza
e di non discriminazione nelle aree urbane come
in quelle rurali.
3.
Le leggi nazionali e le regole assicureranno
che la qualità dacqua destinata
alle attività produttive delluomo
sia protetta e preciseranno le misure necessarie
ad imporre il principio chi inquina paga.
Articolo
5 Princìpi di Sostenibilità
e Precauzione
1. Le acque di superficie e sotterranee sono
risorse rinnovabili, ma con capacità
limitata di recupero, sia in termini di quantità
che di qualità. Attenzione speciale è
riservata alle regioni che hanno esperienza
di tensioni dovute allacqua.
2.
Quale elemento indispensabile per lo sviluppo
sostenibile, lacqua rappresenta un bene
sociale, culturale ed ecologico essenziale alla
coesione sociale e alla diversità culturale,
piuttosto che un bene economico.
3.
Gli usi dellacqua verranno definiti e
saranno stabilite le priorità, preservando
un equilibrio tra laccesso allacqua,
gli imperativi della salute, la protezione dellambiente
soprattutto gli ecosistemi acquatici
e prosperità di paesi e persone.
4.
Gli stati metteranno in pratica un sistema di
utilizzo sostenibile delle risorse idriche sia
per andare incontro ai bisogni delle popolazioni,
sia per preservare lambiente.
5.
Gli Stati adotteranno ed applicheranno politiche
conformandosi alle esigenze di una gestione
globale completa, rivolgendo dovuta attenzione
ai bacini idrografici.
6.
Il diritto allacqua sarà esercitato
tenendo conto della disponibilità delle
risorse allinterno di una struttura di
governo basata sulla sostenibilità e
leconomia, così che la generazione
presente e quelle future potranno entrambe trarne
beneficio.
7.
Il principio cautelativo e lazione preventiva
sono essenziali per una durevole applicabilità
del diritto allacqua.
8.
Per ogni utilizzo idrico per scopi agricoli,
energetici ed industriali, gli Stati incoraggeranno
la realizzazione di politiche per ridurne limpatto,
in particolar modo identificando ed applicando
il migliore esercizio per lambiente e
le migliori tecnologie disponibili, incoraggiandone
la divulgazione e/o raddoppiandole soprattutto
attraverso appropriate misure, incluse quelle
fiscali.
9.
Verranno compiute valutazioni dimpatto
pubbliche e indipendenti, qualora alcune attività
ravvisate siano responsabili di causare effetti
nocivi al ciclo dellacqua, alle comunità,
alla biodiversità, o intacchino laccesso
sostenibile allacqua.
Articolo
6 Il Principio di Equità e Differenziazione
1. Il diritto di accesso allacqua sarà
organizzato allinterno della struttura
di un sistema basato sulluguaglianza,
la non discriminazione, la solidarietà,
il sussidio e la cooperazione.
2.
Lesercizio del diritto allacqua
assicurerà lequilibrio dei bisogni
degli individui di acqua potabile, la qualità
e la quantità delle necessità
idriche degli ecosistemi, dellagricoltura
e del bestiame, dellindustria, della produzione
energetica e delle attività di svago.
3.
Gli Stati presteranno particolare attenzione
alle necessità dei gruppi che tradizionalmente
hanno avuto difficoltà nellesercitare
questo diritto per ragioni di povertà
o inaccessibilità, soprattutto le donne,
i bambini, gli anziani, i gruppi minoritari,
gli indigeni, i rifugiati, chi richiede asilo,
i profughi nazionali, i perseguitati politici
e/o le persone politicamente emarginate o escluse,
i lavoratori migranti e i prigionieri.
Articolo
7 Il Principio di Sovranità Nazionale
1. Lacqua allo stato naturale è
un bene pubblico. E compito della comunità
stabilirne lutilizzo, la prevenzione qualitativa
e quantitativa, la promozione così come
assicurare una fornitura adeguata e sistemi
igienico-sanitari appropriati, qualità,
spirito di equità, responsabilità
ed efficienza economica.
2.
Lapplicazione del diritto allacqua
per la vita è di responsabilità
degli stati nellesercizio del loro diritto
sovrano di sfruttare le proprie risorse acquifere,
in accordo con le politiche nazionali per lambiente,
leconomia, lo sviluppo umano e/o gli accordi
internazionali.
3.
Le attività esercitate allinterno
della giurisdizione nazionale, oppure sotto
il controllo di uno Stato, non devono minacciare
il diritto allacqua o danneggiare le risorse
idriche di altri stati, regioni che non sono
sotto alcuna giurisdizione nazionale o, in casi
di fiumi, stati ubicati a monte o a valle.
4.
Il diritto allacqua è soggetto
ad un uso equo e ragionevole delle acque condivise
da stati confinanti che sono responsabili dellorganizzazione
della ripartizione dellacqua e del suo
uso, in buona fede, rispettando le regole del
buon vicinato e a beneficio di tutte le comunità
locali e del loro ambiente.
Articolo
8 Principio di Responsabilità
1. In cambio dei diritti riferiti allacqua
garantiti loro, gli individui, le compagnie
e gli operatori contribuiranno alla protezione
dellambiente acquatico e alla conservazione
e promozione delle risorse idriche.
2.
La decentralizzazione, la prossimità
e il principio di sussidiarità sono elementi
cruciali per il diritto di accesso allacqua.
3.
Le comunità locali e altri enti avranno
autorità a definire le priorità
adatte al loro contesto locale e il vantaggio
del trasferimento di competenze e mezzi necessari
ad assicurare laccesso allacqua
e per impegnarsi in progetti igienico-sanitari.
4.
Come priorità, sarà fornito sostegno,
sia direttamente al bilancio locale o nazionale
o attraverso donazioni, per progetti nel settore
idrico che comprendano lacqua per la vita.
5.
Verrà stabilito adeguato sistema di controllo
e regolamentazione.
6.
A livello nazionale, la struttura legale ed
istituzionale stabilirà rispettive responsabilità
e i mezzi di adempimento, meccanismi di ricorso
allinterno di un sistema giudiziario accessibile
e indipendente, un organismo di indennità
e sanzioni appropriate in caso di violazioni.
Articolo
9 Princìpi di Partecipazione e
Trasparenza
1. La partecipazione di tutti i cittadini e
operatori contribuisce ad assicurare laccesso
allacqua. Tale partecipazione è
basata su associazioni plurali, riconosciute
ed eque.
2.
Le popolazioni locali, le comunità indigene
e le autorità locali hanno un ruolo vitale
nel governo e nella gestione dellacqua.
La partecipazione dei rappresentanti di gruppi
vulnerabili e di quelli privi di accesso è
di grande valore, purché partecipino
a livello adeguato e in piena coscienza dei
problemi in gioco. Ciò permette di tenere
in considerazione le competenze ambientali esistenti,
la conoscenza, la cultura locale le abitudini
tradizionali e le tecnologie adeguate.
3.
La partecipazione pubblica, soprattutto nei
processi decisionali e nella valutazione dei
progetti idrici richiede giusti mezzi per essere
messa a disposizione dei progetti.
4.
La partecipazione richiede che le popolazioni
coinvolte siano informate. Si deve prestare
particolare attenzione ai servizi idrici, alla
qualità dellacqua, alle sostanze
nocive, alle attività pericolose e ai
sistemi tariffari e alle tecnologie utilizzate
dalle comunità.
5.
Saranno istituiti dei luoghi per il coordinamento,
la mediazione e larbitrato allinterno
di una struttura partecipativa allo scopo di
rafforzare il governo dellacqua e lapprovazione
sociale.
6.
La lotta contro la corruzione è una conditio
sine qua non per assicurare il rispetto
al diritto allacqua. A questo scopo, capitolati,
contratti e/o sovvenzioni per attività
connesse allacqua oltre che i servizi
igienico-saniatri saranno trasparenti e affidati
a gestioni preparate responsabili dei risultati.
7.
Saranno prese misure per assicurare la processabilità
del diritto allacqua.
8.
Le legislazioni nazionali daranno alle organizzazioni
non governative che sono attive nel settore
idrico e dei servizi igienico-sanitari la possibilità
di intraprendere azioni legali nei loro propri
interessi o in quelli delle vittime delle violazioni
del diritto allacqua.
Articolo
10 Finanziamento dei Servizi Idrici per
amore del Diritto allAcqua
1. Lacqua non sarà sfruttata con
profitti eccessivi e fini speculativi.
2.
Tra le risorse preventivate a bilancio locale,
nazionale e internazionale stanziato per investimento
di spesa nel settore idrico, sarà data
priorità allaccesso allacqua
soprattutto in favore dei poveri e di coloro
che non vi hanno accesso.
3.
La proprietà delle attrezzature e delle
infrastrutture dellacqua risiederà
nelle autorità nazionali o locali.
4.
I costi del rifornimento idrico e dei servizi
igienico-sanitari terranno conto del carattere
permanente del servizio, della sostenibilità
delle risorse idriche, della protezione della
salute pubblica e dellambiente, e della
coesione sociale.
5.
Vi sono molti modi diversi, innovativi e accettati,
per assicurare il finanziamento dei servizi
idrici: lavoro collettivo in aree rurali, partecipazione
comunitaria, ecc.
6.
E necessario istituire una struttura regolamentare
per organizzare la partecipazione delle comunità
nel finanziamento e nella gestione dei servizi
idrici, oltre che la ridistribuzione dei costi,
così da assicurarsi un servizio universale.
7.
Si creeranno meccanismi arbitrali per risolvere
qualsiasi conflitto tra i diversi attori, relativo
al bilancio.
8.
I servizi idrici saranno completati, a livello
nazionale e locale, da garanzie designate ad
assicurarsi che lacqua sia fornita a prezzi
affrontabili e che il rifornimento sia reso
con sussidi mirati e trasparenti a protezione
del diritto delle comunità svantaggiate.
9.
Il finanziamento di progetti e infrastrutture
di acqua produttiva seguiranno norme
di efficienza economica non solo regole
del mercato secondo le regolamentazioni
nazionali e gli standard internazionali che
garantiscono il diritto allacqua.
Articolo
11 Diritto allAcqua in caso di
Conflitti Armati
1. Il diritto allacqua di comunità
oppresse, dominate e/o occupate sarà
garantito in accordo con i princìpi e
le regole del diritto internazionale applicabile
ai conflitti armati.
2.
Il diritto allacqua non sarà violato
nelleventualità di un conflitto
internazionale o non.
3.
Lacqua non verrà usata come mezzo
di pressione o come obiettivo nelleventualità
di conflitto armato o di guerra civile.
4.
Ogni violazione al diritto allacqua sarà
dichiarata un crimine contro lumanità.
PROVVEDIMENTI DA SVILUPPARE
Articolo 12 Meeting di Stati e Membri
della Convenzione
Articolo 13 Decisioni e Raccomandazioni
Articolo 14 Risoluzione di vertenze
Articolo 15 Emendamento della Convenzione
Articolo 16 Adempimenti
Articolo 17 Adozione di Protocolli
Articolo 18 Provvedimenti conclusivi.
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