Preambolo
La conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente
e lo sviluppo, Riunita a Rio de Janeiro dal
3 al 14 giugno 1992, Riaffermando la Dichiarazione
della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente
adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972 e nell'intento
di continuare la costruzione iniziata con essa,
Allo scopo di instaurare una nuova ed equa partnership
globale , attraverso la creazione di nuovi livelli
di cooperazione tra gli stati, i settori chiave
della società ed i popoli, Operando in
direzione di accordi internazionali che rispettino
gli interessi di tutti e tutelino l'integrità
del sistema globale dell'ambiente e dello sviluppo,
Riconoscendo la natura integrale ed interdipendente
della terra, la nostra casa, Proclama che:
Principio 1
Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni
relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno
diritto ad una vita sana e produttiva in armonia
con la natura.
Principio 2
Conformemente alla Carta delle Nazioni Unite
ed ai principi del diritto internazionale, gli
Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare
le proprie risorse secondo le loro politiche
ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere
di assicurare che le attività sottoposte
alla loro giurisdizione o al loro controllo
non causino danni all'ambiente di altri stati
o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione
nazionale.
Principio 3
Il
diritto allo sviluppo deve essere realizzato
in modo da soddisfare equamente le esigenze
relative all'ambiente ed allo sviluppo delle
generazioni presenti e future.
Principio 4
Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile,
la tutela dell'ambiente costituirà parte
integrante del processo di sviluppo e non potrà
essere considerata separatamente da questo.
Principio 5
Tutti
gli stati e tutti i popoli coopereranno al compito
essenziale di eliminare la povertà, come
requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile,
al fine di ridurre le disparità tra i
tenori di vita e soddisfare meglio i bisogni
della maggioranza delle popolazioni del mondo.
Principio 6
Si accorderà speciale priorità
alla situazione ed alle esigenze specifiche
dei paesi in via di sviluppo, in particolare
di quelli meno sviluppati e di quelli più
vulnerabili sotto il profilo ambientale. Le
azioni internazionali in materia di ambiente
e di sviluppo dovranno anche prendere in considerazione
gli interessi e le esigenze di tutti i paesi.
Principio 7
Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership
globale per conservare, tutelare e ripristinare
la salute e l'integrità dell'ecosistema
terrestre. In considerazione del differente
contributo al degrado ambientale globale, gli
Stati hanno responsabilità comuni ma
differenziate. I paesi sviluppati riconoscono
la responsabilità che incombe loro nel
perseguimento internazionale dello sviluppo
sostenibile date le pressioni che le loro società
esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie
e risorse finanziarie di cui dispongono.
Principio 8
Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile
e ad una qualità di vita migliore per
tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed
eliminare i modi di produzione e consumo insostenibili
e promuovere politiche demografiche adeguate.
Principio 9
Gli Stati dovranno cooperare onde rafforzare
le capacità istituzionali endogene per
lo sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione
scientifica mediante scambi di conoscenze scientifiche
e tecnologiche e facilitando la preparazione,
l'adattamento, la diffusione ed il trasferimento
di tecnologie, comprese le tecnologie nuove
e innovative.
Principio 10
Il modo migliore di trattare le questioni ambientali
è quello di assicurare la partecipazione
di tutti i cittadini interessati, ai diversi
livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo
avrà adeguato accesso alle informazioni
concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche
autorità, comprese le informazioni relative
alle sostanze ed attività pericolose
nella comunità, ed avrà la possibilità
di partecipare ai processi decisionali. Gli
Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione
e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente
disponibili le informazioni. Sarà assicurato
un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari
ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso
e di indennizzo.
Principio 11
Gli Stati adotteranno misure legislative efficaci
in materia ambientale. Gli standard ecologici,
gli obbiettivi e le priorità di gestione
dell'ambiente dovranno riflettere il contesto
ambientale e di sviluppo nel quale si applicano.
Gli standard applicati da alcuni paesi possono
essere inadeguati per altri paesi, in particolare
per i paesi in via di sviluppo, e imporre loro
un costo economico esociale ingiustificato.
Principio 12
Gli Stati dovranno cooperare per promuovere
un sistema economico internazionale aperto e
favorevole, idoneo a generare una crescita economica
ed uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi
ed a consentire una lotta più efficace
ai problemi del degrado ambientale. Le misure
di politica commerciale a fini ecologici non
dovranno costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o ingiustificata o una restrizione
dissimulata al commercio internazionale. Si
dovrà evitare ogni azione unilaterale
diretta a risolvere i grandi problemi ambientali
al di fuori della giurisdizione del paese importatore.
Le misure di lotta ai problemi ecologici trasfrontalieri
o mondiali dovranno essere basate, per quanto
è possibile, su un consenso internazionale.
Principio 13
Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale
in materia di responsabilità per i danni
causati dall'inquinamento e altri danni all'ambiente
e per l'indennizzo delle vittime. Essi coopereranno,
in modo rapido e più determinato, allo
sviluppo progressivo del diritto internazionale
in materia di responsabilità e di indennizzo
per gli effetti nocivi del danno ambientale
causato da attività svolte nell'ambito
della loro giurisdizione o sotto il loro controllo
in zone situate al di fuori della loro giurisdizione.
Principio 14
Gli
Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare
o prevenire il dislocamento o il trasferimento
in altri stati di tutte le attività e
sostanze che provocano un grave degrado ambientale
o sono giudicate nocive per la salute umana.
Principio 15
Al
fine di proteggere l' ambiente, gli Stati applicheranno
largamente, secondo le loro capacità,
il metodo precauzionale. In caso di rischio
di danno grave o irreversibile, l'assenza di
certezza scientifica assoluta non deve servire
da pretesto per rinviare l'abolizione di misure
adeguate ed effettive, anche in rapporto ai
costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.
Principio 16
Le autorità nazionali dovranno adoperarsi
a promuovere l'"internalizzazione"
dei costi per la tutela ambientale e l'uso di
strumenti economici, considerando che è
in principio l' inquinatore a dover sostenere
il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito
conto l'interesse pubblico e senza distorcere
il commercio internazionale e gli investimenti.
Principio 17
La valutazione d'impatto ambientale, come strumento
nazionale, sarà effettuata nel caso di
attività proposte che siano suscettibili
di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente
e dipendano dalla decisione di un'autorità
nazionale competente.
Principio 18
Gli stati notificheranno immediatamente agli
altri stati ogni catastrofe naturale o ogni
altra situazione d'emergenza che sia suscettibile
di produrre effetti nocivi improvvisi sull'
ambiente di tali stati. La comunità internazionale
compirà ogni sforzo per aiutare gli stati
così colpiti.
Principio 19
Gli Stati invieranno notificazione previa e
tempestiva agli Stati potenzialmente coinvolti
e comunicheranno loro tutte le informazioni
pertinenti sulle attività che possono
avere effetti trasfrontalieri seriamente negativi
sull'ambiente ed avvicineranno fin dall'inizio
con tali Stati consultazioni in buona fede.
Principio 20
Le donne hanno un ruolo vitale nella gestione
dell'ambiente e nello sviluppo. la loro piena
partecipazione è quindi essenziale per
la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
Principio 21
La creatività, gli ideali e il coraggio
dei giovani di tutto il mondo devono essere
mobilitati per forgiare una partnership globale
idonea a garantire uno sviluppo sostenibile
ed assicurare a ciascuno un futuro migliore.
Principio 22
Le popolazioni e comunità indigene e
le altre collettività locali hanno un
ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e
nello sviluppo grazie alle loro conoscenze e
pratiche tradizionali. Gli Stati dovranno riconoscere
le loro identità, la loro cultura ed
i loro interessi ed accordare ad esse tutto
il sostegno necessario a consentire la loro
efficace partecipazione alla realizzazione di
uno sviluppo sostenibile.
Principio 23
L'ambiente e le risorse naturali dei popoli
in stato di oppressione , dominazione ed occupazione
saranno protetti.
Principio 24
La guerra esercita un'azione intrinsecamente
distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Gli
Stati rispetteranno il diritto internazionale
relativo alla protezione dell'ambiente in tempi
di conflitto armato e, se necessario, coopereranno
al suo progressivo sviluppo.
Principio 25
La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente
sono interdipendenti e indivisibili.
Principio 26
Gli Stati risolveranno le loro controversie
ambientali in modo pacifico e con mezzi adeguati
in conformità alla Carta delle Nazioni
Unite.
Principio 27
Gli
stati ed i popoli coopereranno in buona fede
ed in uno spirito di partnership all'applicazione
dei principi consacrati nella presente Dichiarazione
ed alla progressiva elaborazione del diritto
internazionale in materia di sviluppo sostenibile.
a
cura di: Sergio Ferraris
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