adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e
il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato
ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godono della libertà
di parola e di credo e della libertà
dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile
che i diritti dell'uomo siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro
fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana,
nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un migliore tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con
le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione comune
di questi diritti e di queste libertà
è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti
Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti
i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che
ogni individuo e ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
si sforzi di promuovere, con l'insegnamento
e l'educazione, il rispetto di questi diritti
e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale
e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati
di ragione di coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciati
nella presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del Paese o del territorio
cui una persona appartiene, sia che tale Paese
o territorio sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo,
o soggetto a qualsiasi altra limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù;
La schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto
a trattamento o punizioni crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale
tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà
di ricorso a competenti tribunali nazionali
contro atti che violino i diritti fondamentali
a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale,
al fine della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza
non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le
garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato,
non costituisse reato secondo il diritto interno
o secondo il diritto internazionale. Non potrà
del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, nè a lesioni del suo
onore e della sua reputazione. Ogni individuo
ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i confini
di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare
nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare
e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato
per reati non politici o per azioni contrarie
ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere
concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale
e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà privata sua personale o
in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di pensiero, coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, sia in pubblico che
in privato, la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
di opinione e di espressione, incluso il diritto
di non essere molestato per la propria opinione
e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla
libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2. Nessuno può essere costretto
a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare
al governo del proprio Paese, sia direttamente,
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere
in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi
del proprio Paese.
3. La volontà popolare è
il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate
a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale nonchè
alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale
e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto
ad una remunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata,
se necessario, ad altri mezzi di protezione
sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare
dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo
svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione,
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto
alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità vedovanza, vecchiaia o in
ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno
diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere
messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla
base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata
al pieno sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali
e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta di istruzione da impartire ai loro
figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione
degli interessi morali e materiali derivanti
da ogni produzione scientifica, letteraria e
artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e la libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso
la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e
delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che
sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e della
libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società
democratica.
3. Questi diritti e queste libertà
non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona
di esercitare un'attività o di compiere
un atto mirante alla distruzione dei diritti
e delle libertà in essa enunciati.
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